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Come può cautelarsi un farmacista se commette un errore nella dispensazione di un farmaco o nell'esecuzione di una prestazione sanitaria, come ad esempio una vaccinazione, provocando un danno al paziente e ricevendo una richiesta di risarcimento?
I farmacisti che lavorano nelle farmacie associate a Federfarma possono beneficiare di una copertura assicurativa per colpa lieve e colpa grave. Attenzione, però: dal 2026 la copertura assicurativa è subordinata al raggiungimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale ECM del triennio 2023-2025. Senza questo requisito, la polizza non è operante.
L'obbligo assicurativo per i professionisti sanitari
La legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco) disciplina anche gli obblighi assicurativi connessi alla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie.
In particolare, l'art. 10 prevede per il professionista sanitario che opera all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private un'adeguata copertura assicurativa per la colpa grave, in relazione alle eventuali azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa.
Il quadro normativo è stato successivamente completato dal D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, entrato in vigore il 16 marzo 2024, che ha definito i requisiti minimi delle polizze e delle garanzie previste dalla legge.
In questo quadro si inserisce la copertura assicurativa predisposta da Federfarma per i farmacisti che lavorano nelle farmacie associate.
La copertura per i farmacisti delle farmacie associate
Molti farmacisti dipendenti potrebbero non sapere di essere già compresi in una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, senza dover stipulare personalmente una polizza, sempre che siano in regola con il 70% dell'obbligo formativo individuale ECM del triennio 2023-2025.
La tutela comprende, oltre ai titolari e agli eventuali soci, anche tutti i farmacisti collaboratori, dipendenti e non, e riguarda sia la colpa lieve sia la colpa grave.
Il premio annuale della copertura è interamente a carico di Federfarma.
La tutela si estende inoltre alle attività accessorie e complementari rientranti tra i servizi eseguibili in farmacia, comprese vaccinazioni, test diagnostici e telemedicina, nonché l'attività di deblistering.
Per la Responsabilità Civile Professionale è previsto un massimale di 1 milione di euro per sinistro e 3 milioni di euro per anno per ciascuna farmacia.
Colpa lieve e colpa grave
La colpa lieve riguarda errori, negligenze, imprudenze o imperizie che possono verificarsi nell'esercizio dell'attività professionale senza assumere carattere di particolare gravità.
La colpa grave riguarda invece condotte nelle quali la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia assumono una rilevanza particolarmente significativa, per la marcata inosservanza delle regole e delle cautele richieste al professionista.
La distinzione dipende comunque dal caso concreto, dalle circostanze nelle quali il farmacista ha operato e dalla gravità della condotta contestata.
Le farmacie comunali associate a Federfarma
Per le farmacie comunali associate a Federfarma che impiegano dipendenti pubblici la situazione è diversa: la legge non consente al datore di lavoro di stipulare per il dipendente pubblico una copertura della colpa grave, trattandosi di una responsabilità personale del dipendente.
In questi casi il farmacista deve quindi provvedere personalmente alla copertura assicurativa per la colpa grave.
Per informazioni sulle possibili soluzioni assicurative è possibile rivolgersi a Federfarma.
Formazione ECM e farmacisti vaccinatori: obblighi da rispettare per la tutela assicurativa
La formazione ECM è un obbligo professionale e il suo assolvimento è determinante per beneficiare della copertura assicurativa.
Per il 2026, l'efficacia della copertura per la responsabilità professionale è collegata all'assolvimento di almeno il 70% degli obblighi formativi ECM riferiti al triennio 2023-2025.
Il requisito è chiaro: senza il raggiungimento della percentuale richiesta, la copertura assicurativa non è operante.
Particolare attenzione deve essere posta dai farmacisti vaccinatori. L'attività vaccinale rientra tra le prestazioni comprese nella copertura assicurativa, ma il farmacista deve essere in regola con la specifica formazione e con gli aggiornamenti previsti, compresi quelli effettuati attraverso la piattaforma EDUISS dell'Istituto Superiore di Sanità.
Per chi vaccina, quindi, verificare e aggiornare la propria formazione assume un'importanza ancora maggiore sotto il profilo assicurativo, considerata la responsabilità professionale direttamente connessa alla somministrazione del vaccino.
Prima di fare affidamento sulla copertura assicurativa, ogni farmacista deve verificare di essere in regola con gli obblighi formativi richiesti.
Non sei in regola con gli ECM? Come recuperare la copertura assicurativa.
Dal 2026, il mancato raggiungimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo ECM del triennio 2023-2025 compromette l'efficacia della copertura assicurativa professionale prevista dalla legge. Il problema non si risolve semplicemente stipulando una polizza privata, perché mancherebbe comunque il requisito fondamentale del raggiungimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo ECM.
Il farmacista che non ha raggiunto la percentuale richiesta deve quindi regolarizzare la propria posizione formativa, acquisendo i crediti mancanti attraverso le modalità consentite dalla normativa, compreso lo spostamento dei crediti tramite il portale Co.Ge.A.P.S.
Per acquisire gratuitamente nuovi crediti ECM è possibile utilizzare la piattaforma federale FADFOFI, che mette a disposizione corsi realizzati in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò. È possibile ricorrere inoltre alle attività di formazione individuale e autoformazione riconosciute dalla FOFI, nel rispetto dei limiti previsti.
Una volta raggiunto il requisito del 70% e regolarmente riconosciuti i crediti ECM, il farmacista che lavora in una farmacia aderente alla copertura assicurativa Federfarma torna a beneficiare della tutela prevista dalla polizza collettiva, sia per colpa lieve sia per colpa grave.
Per approfondire le modalità di acquisizione dei crediti e gli obblighi assicurativi, invitiamo i colleghi a consultare le due circolari FOFI allegate.
Circolare F.O.F.I. Crediti ECM:Attività di formazione
Essere assicurati non significa essere immuni
La copertura assicurativa rappresenta una tutela fondamentale per il farmacista, ma non lo esonera dalle proprie responsabilità professionali.
In presenza di un presunto errore professionale possono comunque esserci contestazioni, richieste di risarcimento e, a seconda dei fatti, procedimenti giudiziari o disciplinari.
L'assicurazione interviene, nei termini, nei massimali e alle condizioni previste, sulle conseguenze economiche dei danni coperti. Non impedisce che il farmacista possa essere chiamato a rispondere del proprio comportamento professionale.
Anche per quanto riguarda le spese legali è necessario evitare generalizzazioni: non è corretto affermare che qualsiasi avvocato o qualsiasi procedimento sia sempre e integralmente pagato dalla compagnia. Occorre verificare le garanzie e le condizioni effettivamente previste.
Farmacia dei Servizi: aumentano le attività e l'esposizione professionale
Il tema assume ancora maggiore importanza con lo sviluppo della Farmacia dei Servizi.
Vaccinazioni, ECG, Holter, screening, test e telemedicina hanno ampliato significativamente le attività sanitarie svolte in farmacia.
L'ampliamento delle attività comporta inevitabilmente anche una maggiore esposizione del farmacista al rischio professionale. Più prestazioni vengono eseguite, maggiori sono infatti le occasioni nelle quali può verificarsi un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento.
A fronte di questo aumento delle attività e delle responsabilità, va inoltre ricordato che a molti colleghi impegnati nella Farmacia dei Servizi non viene riconosciuto l'inquadramento Q2.
E stiamo parlando di un livello che comporta, rispetto al Q3, una differenza retributiva di appena 70 euro lordi al mese.
La questione merita una riflessione: mentre aumentano le prestazioni affidate al farmacista e la sua esposizione professionale, il riconoscimento economico può rimanere estremamente limitato o non essere riconosciuto affatto.
È anche per questa crescente esposizione professionale che diventa ancora più importante conoscere con precisione le proprie coperture assicurative.
Un'ulteriore tutela per gli atti dolosi
Accanto alla copertura per la responsabilità civile professionale, è prevista per le farmacie associate anche la possibilità di aderire a una distinta copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai dipendenti a seguito di atti dolosi durante l'attività lavorativa, come può accadere in occasione di rapine o aggressioni.
A differenza della copertura per la responsabilità professionale, questa polizza è ad adesione volontaria e prevede il pagamento di un premio da parte della farmacia. Per la singola farmacia il premio annuo lordo è di 65 euro fino a 4 dipendenti e 95 euro oltre i 4 dipendenti.
La copertura prevede indennizzi per morte, invalidità permanente e ricovero.
Più responsabilità devono significare anche più tutele e riconoscimento
La professione del farmacista sta cambiando. Alle tradizionali attività professionali si stanno aggiungendo nuove prestazioni sanitarie, con un conseguente aumento delle competenze richieste, delle responsabilità e dell'esposizione professionale.
SINASFA considera importante che i farmacisti siano adeguatamente tutelati sul piano assicurativo. Ma la tutela assicurativa non può essere l'unica risposta all'aumento delle responsabilità.
Se al farmacista vengono affidate nuove attività sanitarie e maggiori responsabilità, questa evoluzione deve trovare un corrispondente riconoscimento professionale ed economico.
Il farmacista non può essere considerato una figura sanitaria sempre più centrale quando si tratta di assumere nuove funzioni e responsabilità e, contemporaneamente, vedere il proprio ruolo scarsamente valorizzato quando si parla di inquadramento, retribuzione e condizioni di lavoro.
Per questo, nel prossimo rinnovo del CCNL, SINASFA ritiene necessario rivalutare economicamente il livello Q2 e prevederne in maniera chiara il riconoscimento ai farmacisti che svolgono le attività della Farmacia dei Servizi.
La formulazione contrattuale dovrà essere chiara e inequivocabile, senza omissioni o espressioni che possano prestarsi a interpretazioni differenti e determinare disparità di trattamento tra colleghi che svolgono le medesime attività.
Più prestazioni, più competenze e più responsabilità devono significare anche maggiori tutele, un corretto inquadramento e un'adeguata valorizzazione economica del lavoro del farmacista.





