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DISPENSAZIONE DEI FARMACI DA PARTE DI PERSONALE NON ABILITATO: È REATO. SAI COSA RISCHI?
L'impiego di personale non abilitato per ricevere e gestire prescrizioni, dispensare medicinali e fornire indicazioni professionali ai pazienti è un fenomeno conosciuto da tempo e che, in una fase caratterizzata dalla difficoltà di reperire farmacisti, merita particolare attenzione.
Il contrasto all'abusivismo professionale non rappresenta una questione nuova per la categoria. Le istituzioni professionali hanno da tempo dedicato particolare attenzione al fenomeno, richiamando con rigore il rispetto delle competenze riservate al farmacista e la necessità che il professionista sia chiaramente riconoscibile dal cittadino.
In questo ambito, la FOFI è intervenuta espressamente richiamando gli Ordini territoriali alla vigilanza e al pieno rispetto della normativa e delle disposizioni deontologiche in materia di esercizio abusivo della professione. In particolare, la circolare federale n. 7909 del 24 febbraio 2012, successivamente richiamata anche nel Commentario al Codice deontologico, ha ribadito l'importanza della chiara identificazione del farmacista rispetto agli altri soggetti che operano all'interno della farmacia.
La dispensazione dei medicinali è un'attività propria del farmacista e non consiste nella semplice consegna di una confezione. Il farmacista gestisce la prescrizione, effettua i controlli di propria competenza e fornisce al paziente le necessarie indicazioni professionali.
L'attività professionale del farmacista in farmacia risponde a precise esigenze di tutela della salute, diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione.
Il direttore e il farmacista collaboratore sono quindi figure essenziali per il corretto funzionamento della farmacia e per la tutela della salute del cittadino.
Quando personale privo dei necessari requisiti professionali svolge attività riservate al farmacista, la questione assume rilevanza penale.
L'art. 348 del Codice penale disciplina infatti il reato di esercizio abusivo di una professione e prevede pene specifiche sia per chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, sia per il professionista che determina altri a commettere il reato o dirige l'attività delle persone che vi concorrono.
La responsabilità penale è personale e spetta all'autorità giudiziaria accertare, sulla base dei fatti e delle prove, la condotta e la responsabilità di ciascun soggetto.
Art. 348 del Codice penale: esercizio abusivo della professione
L'art. 348, primo comma, c.p. punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato con:
RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI
E MULTA DA 10.000 A 50.000 EURO.
La legge prevede una pena ancora più severa nei confronti del professionista che determina altri a commettere il reato oppure dirige l'attività delle persone che vi concorrono:
RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI
E MULTA DA 15.000 A 75.000 EURO.
La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. Nel caso in cui chi ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, è prevista anche la trasmissione della sentenza al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Responsabilità del personale non abilitato
Il magazziniere, il banconista o qualsiasi altro soggetto privo dei necessari requisiti professionali che svolga attività riservate alla professione può rispondere del reato previsto dall'art. 348 c.p., qualora ne siano accertati gli elementi.
RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI
E MULTA DA 10.000 A 50.000 EURO.
Ci riferiamo in particolare alle situazioni nelle quali il personale non abilitato non si limita alle normali mansioni di supporto, ma riceve e gestisce prescrizioni, dispensa direttamente medicinali o svolge attività di consiglio professionale nei confronti del paziente.
Particolare attenzione merita l'eventuale ordine ricevuto dal datore di lavoro.
Il fatto che sia il datore di lavoro a ordinare di svolgere una determinata attività non rende quell'attività lecita. Se la legge stabilisce che un'attività può essere svolta solo da un professionista abilitato, il titolare non può autorizzare un dipendente non abilitato a svolgerla.
Le modalità con le quali l'ordine è stato impartito, le eventuali pressioni esercitate, la consapevolezza del lavoratore e tutte le altre circostanze saranno valutate nel caso concreto.
Resta però fermo un principio fondamentale:
Essere dipendenti non obbliga a svolgere qualsiasi attività richiesta dal titolare. Se un'attività è riservata per legge al farmacista, il datore di lavoro non può affidarla a un magazziniere, a un banconista o ad altro personale non abilitato, che non dovrebbero essere posti nella condizione di rischiare personalmente conseguenze penali per soddisfare esigenze organizzative o economiche della proprietà.
Se dall'esercizio abusivo deriva un danno al paziente
Il rischio per il personale non abilitato non si esaurisce necessariamente nel reato previsto dall'art. 348 c.p.
La legge n. 3/2018 ha introdotto specifiche conseguenze per i casi in cui, nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, vengano causate per colpa la morte o lesioni gravi o gravissime.
In particolare, la legge prevede:
-
in caso di omicidio colposo, la reclusione da 3 a 10 anni;
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in caso di lesioni personali colpose gravi, la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
-
in caso di lesioni personali colpose gravissime, la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.
Si tratta di un aspetto particolarmente importante per chi, pur non essendo farmacista, accetta di svolgere attività riservate alla professione: se dalla condotta deriva un grave danno al paziente, le conseguenze penali possono diventare sensibilmente più pesanti.
Alle conseguenze penali può inoltre aggiungersi l'obbligo di risarcire i danni causati al paziente.
Qualora il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, la responsabilità risarcitoria può coinvolgere, secondo le rispettive condotte accertate, anche gli altri soggetti che abbiano concorso alla produzione del danno.
L'art. 2055 del Codice civile prevede infatti che, quando il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte siano obbligate in solido al risarcimento del danno.
Il risarcimento costituisce un profilo distinto dalle pene previste dalla legge: reclusione, multa prevista dall'art. 348 e risarcimento del danno al paziente operano quindi su piani differenti.
Responsabilità del titolare farmacista
La responsabilità non riguarda necessariamente soltanto chi materialmente compie l'atto abusivo.
Alle regole generali sul concorso di persone nel reato si aggiunge la specifica previsione dell'art. 348 c.p. nei confronti del professionista che determina altri a commettere il reato o dirige l'attività delle persone che vi concorrono.
Assume quindi particolare rilievo la posizione del titolare farmacista che organizza il lavoro in modo tale da determinare o dirigere l'impiego di personale non abilitato nello svolgimento di attività riservate alla professione.
Il fatto che sia materialmente il magazziniere, il banconista o altro personale non farmacista a ricevere la prescrizione e dispensare il medicinale non esclude la responsabilità del professionista che abbia determinato o diretto tale attività, quando ne siano accertati i presupposti.
Per questa fattispecie l'art. 348 c.p. prevede:
RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI
E MULTA DA 15.000 A 75.000 EURO.
Farmacie appartenenti a società o catene
Nelle farmacie appartenenti a società o a catene occorre distinguere la proprietà e la gestione societaria dalla direzione professionale della farmacia, affidata a un farmacista.
La presenza di una proprietà o di amministratori non farmacisti non elimina le responsabilità personali connesse alle condotte concretamente poste in essere dai diversi soggetti. Allo stesso tempo, eventuali disposizioni organizzative provenienti dalla proprietà non escludono di per sé la responsabilità del direttore per la propria condotta professionale.
Qualora venga accertato che personale non abilitato svolge attività riservate al farmacista, spetterà all'autorità giudiziaria ricostruire chi abbia deciso, imposto, organizzato, consentito o concretamente contribuito a tale modalità di lavoro, individuando le responsabilità personali secondo le rispettive condotte.
La posizione del direttore di farmacia
Sinasfa ritiene necessario richiamare in maniera particolare l'attenzione dei direttori di farmacia.
Il direttore è il farmacista al quale è affidata la direzione professionale della farmacia e che assume le responsabilità connesse a tale funzione.
Quando il direttore è consapevole che personale non abilitato riceve e gestisce prescrizioni, dispensa medicinali o svolge attività professionale nei confronti dei pazienti, la sua condotta deve essere valutata alla luce delle funzioni concretamente esercitate e delle disposizioni dell'art. 348 c.p.
Un elemento merita particolare attenzione: la disposizione più severa dell'art. 348 non parla esclusivamente del titolare o del proprietario, ma del professionista che determina altri a commettere il reato oppure dirige l'attività delle persone che vi concorrono.
Qualora la condotta del direttore integri tale previsione, la pena prevista è:
RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI
E MULTA DA 15.000 A 75.000 EURO.
Il fatto che tali disposizioni provengano dalla proprietà non esclude l'eventuale responsabilità personale del direttore per la propria condotta.
La posizione del farmacista collaboratore
Il problema non riguarda esclusivamente il direttore.
Anche il farmacista collaboratore che opera al banco insieme a personale non abilitato deve essere consapevole dei possibili profili di responsabilità.
La sua posizione non coincide con quella del direttore e la semplice presenza fisica accanto al magazziniere o al banconista non determina, da sola, una responsabilità penale. Devono essere accertati la condotta concretamente tenuta, la consapevolezza e l'eventuale contributo prestato.
Qualora tuttavia il farmacista consapevolmente agevoli o fornisca un contributo penalmente rilevante all'attività abusiva, la sua posizione può essere valutata anche secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato.
Qualora venga invece accertato che il farmacista collaboratore abbia determinato il soggetto non abilitato a commettere il reato o ne abbia diretto l'attività, assume rilievo la più grave previsione dell'art. 348 c.p.
In occasione di un controllo, pertanto, l'accertamento può riguardare le condotte dei diversi soggetti coinvolti per ricostruire chi abbia impartito le disposizioni, chi fosse consapevole dell'organizzazione adottata e quale contributo abbia concretamente fornito ciascuno.
Pagare uno stipendio non significa poter imporre qualsiasi attività
Pagare uno stipendio non attribuisce al datore di lavoro il diritto di imporre al dipendente lo svolgimento di qualsiasi attività.
Il rapporto di lavoro non può diventare lo strumento attraverso il quale attribuire a un lavoratore privo di abilitazione attività professionali che la legge riserva al farmacista.
L'inesperienza, la mancata conoscenza delle norme, la necessità di conservare il posto di lavoro o una condizione di particolare debolezza economica non dovrebbero diventare strumenti attraverso i quali trasferire sul lavoratore il rischio derivante da scelte organizzative decise da altri.
Deve essere quindi chiaro che l'ordine del datore di lavoro non cancella automaticamente le responsabilità personali di chi compie una condotta penalmente rilevante.
Nei casi più gravi, qualora le disposizioni del datore di lavoro espongano il dipendente al rischio di compiere attività illecite o di assumere personalmente responsabilità penali o professionali, può essere valutata, con l'assistenza di un legale o dell'organizzazione sindacale, anche la sussistenza dei presupposti per le dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Non va infine sottovalutato un ulteriore aspetto: essere coinvolti in un procedimento penale significa anche dover organizzare e sostenere economicamente la propria difesa, che può comportare costi nell'ordine di svariate migliaia di euro, variabili in relazione al singolo procedimento.
Come può cautelarsi chi si trova in questa situazione
Il lavoratore al quale venga richiesto di svolgere attività per le quali non è abilitato, così come il farmacista che si trovi ad operare in una farmacia nella quale tali attività vengono affidate a personale non abilitato, può adottare diverse iniziative per tutelare la propria posizione.
In questi casi può essere opportuno rivolgersi tempestivamente a un avvocato, alla propria organizzazione sindacale o ad altro professionista competente, così da individuare, in relazione alla situazione concreta, le iniziative più appropriate da intraprendere.
È inoltre possibile attivare gli strumenti di vigilanza e controllo previsti dall'ordinamento, segnalando i fatti agli organismi competenti affinché possano svolgere gli opportuni accertamenti.
Gli organi di vigilanza e gli organismi ai quali il lavoratore può rivolgersi sono:
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l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), competente per le violazioni della normativa lavoristica e contrattuale, comprese le ipotesi di adibizione a mansioni non conformi al contratto collettivo o alla legge. L'INL può procedere con ispezioni sul luogo di lavoro, emettere prescrizioni, diffide accertative e, nei casi previsti, irrogare sanzioni amministrative;
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l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, per gli aspetti relativi alla vigilanza sul servizio farmaceutico e al rispetto della normativa sanitaria, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge e dalla normativa regionale;
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l'Ordine dei Farmacisti della provincia, al quale spetta il controllo deontologico sugli iscritti. La segnalazione può dar luogo a procedimenti disciplinari nei confronti dei farmacisti coinvolti.
Dignità personale e professionale del farmacista.
Difendere la legalità significa tutelare la salute dei cittadini, i farmacisti, il personale non farmacista, i posti di lavoro e le tante farmacie che quotidianamente operano nel rispetto delle regole.
Esiste però anche un altro aspetto che riteniamo non possa essere ignorato: la dignità personale e professionale del farmacista.
Per un farmacista, essere costretto a lavorare fianco a fianco con un soggetto non abilitato al quale vengono affidate le stesse attività professionali, compresa la gestione della prescrizione e la dispensazione del medicinale, rappresenta una grave mortificazione della propria dignità, come persona e come professionista.
Significa inevitabilmente ripensare agli anni di studio, ai costi e ai sacrifici sostenuti per conseguire la laurea e l'abilitazione professionale, agli insegnamenti ricevuti dai docenti delle Facoltà di Farmacia, ai principi deontologici appresi durante il proprio percorso formativo e ai valori richiamati nel Giuramento di Galeno, che simbolicamente accompagna l'ingresso nella professione.
Vedere quegli stessi atti professionali affidati a chi non ha seguito quel percorso può trasformare tutto questo in un'amara disillusione, mettendo in discussione il significato stesso attribuito alla propria professione e ai valori sui quali è stata costruita, fino a portare il farmacista a chiedersi se valga ancora la pena esercitarla o se non sia preferibile scegliere un' altra professione.
I farmacisti di domani.
Un'ulteriore riflessione riguarda gli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e CTF, cioè i farmacisti di domani. Durante il proprio percorso formativo, uno studente può frequentare una farmacia come cliente, per il tirocinio o per altre ragioni e trovarsi, in alcune realtà, ad assistere a situazioni nelle quali attività riservate al farmacista vengono svolte da personale non abilitato.
Durante il percorso universitario gli vengono insegnati il valore sanitario della professione, le responsabilità del farmacista, le competenze necessarie per la dispensazione del medicinale e i principi deontologici che dovranno guidarne l'attività professionale.
Trovarsi poi di fronte, in alcune realtà, a situazioni nelle quali attività presentate durante gli studi come proprie della professione perdono, nella pratica quotidiana, il valore e il contenuto professionale loro attribuiti durante il percorso formativo, fino a essere concretamente affidate a personale non abilitato, può generare nello studente un profondo disorientamento di fronte alla contraddizione tra gli insegnamenti ricevuti e ciò che si trova concretamente ad osservare in alcune realtà lavorative, fino a indurlo a interrogarsi sul significato del percorso formativo intrapreso e sulla stessa scelta di diventare farmacista.





