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21/12/2017 di Sinasfa
Adempimenti Enpaf obbligatori per i neo laureati.

 

Oggetto: Adempimenti Enpaf obbligatori per i neo laureati.

Sinasfa, il Sindacato Nazionale dei Farmacisti Non Titolari, ritiene utile informare i colleghi neo laureati, che spesso non hanno alcuna cognizione di causa di cosa sia l'Enpaf,  degli adempimenti necessari e conseguenziali all'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti nei riguardi dell'Ente, adempimenti che spesso si appalesano solo al momento del recapito della richiesta dell'avviso di pagamento dei contributi.

Quando il neo laureato si iscrive all'Ordine dei Farmacisti, questo invia comunicazione all'Enpaf, per cui si è iscritti sia all'Ordine che all'Enpaf che è  il nostro Ente previdenziale ed assistenziale di categoria, unico per i titolari di farmacia e di esercizi di vicinato, di secondo livello per i dipendenti che hanno anche l'Inps

Nel momento in cui l'Ordine comunica l'iscrizione all'Enpaf, il  collega neo laureato ha l'obbligo di comunicare all'Enpaf  la sua posizione lavorativa e la scelta del contributo che intende versare. Il neo laureato, deve adempiere a questo obbligo entro il termine perentorio del  30 settembre dell'anno successivo a quello dell'iscrizione all'Ordine o entro il 31 dicembre (sempre dell'anno successivo a quello dell'iscrizione all'Ordine) se si maturano i requisiti, (ad esempio il raggiungimento dei sei mesi e un giorno di lavoro) dopo il 30 settembre, pena la decadenza e l'applicazione della quota contributiva intera. La comunicazione all'Ente dovrà riguardare entrambi gli anni, quello di iscrizione all'albo e il successivo.

 

Quali gli adempimenti della posizione lavorativa del collega neo laureato all'atto dell'iscrizione all'Ordine?

 

Il collega neo laureato disoccupato, deve inviare all'Enpaf  un "Certificato di iscrizione al centro per l'impiego" questa  iscrizione al Centro  conviene farla contestualmente all'iscrizione all'Ordine, a meno che non si abbia già una prospettiva lavorativa certa ed immediata che non richieda l'obbligo di iscrizione al centro per l'impiego.                                Ad esempio "garanzia giovani" prevede l'obbligo di iscrizione al centro per l'impiego..

Il collega neo laureato che lavora, deve invece  inviare all'Enpaf  il "contratto di lavoro"  firmato e timbrato dal datore di lavoro, questo vale per chi ad esempio è stato assunto in farmacia o in parafarmacia  come dipendente con il nostro CCNL.

 

Obbligo di scelta del contributo da versare da parte del neo laureato.

 

I colleghi che esercitano attività professionale e versano già i contributi obbligatoriamente ad un altro ente previdenziale, ad esempio inps,  possono scegliere di versare  un contributo annuale ridotto del 33,33%  o del 50% o del 85% ( rispettivamente 2.990,00 / 2.253,00 / 706,00 quote 2017 ). Queste quote danno diritto sia alla previdenza (pensione proporzionale a quanto versato ) che all'assistenza, oppure versare il 3% ossia  la quota di solidarietà, (176,00 euro nel 2017) che da diritto all'assistenza ma non alla previdenza.

Se si è disoccupati e si opta per la quota di solidarietà, si può ottenere un ulteriore riduzione chiedendo mediante la compilazione di un modulo scaricabile dal sito dell'enpaf, e producendo l'adeguata documentazione,  di versare la quota ridotta dell'1% che per il 2017 era di 87,00 euro.

Quindi il neo laureato che fa correttamente la comunicazione all'Ente e opta per la solidarietà si vedrà recapitare un bollettino di pagamento di 352,00 euro, e il neo laureato disoccupato che ha optato per la solidarietà chiedendo la riduzione all'1% un bollettino di 174,00 euro.

Per fare questa comunicazione bisogna scaricare dal sito dell'enpaf gli appositi moduli, ossia la domanda di riduzione, il modulo LD-1 e il modulo LD-2 indispensabile per chi chiede di versare il contributo di solidarietà,  compilarli ed inviarli via mail certificata o con raccomandata A/R all'Enpaf.

 

 

 

Ricordiamo che non si ha diritto alla riduzione dei contributi nei seguenti casi

  1. In regime di lavoro autonomo con e senza partita IVACon contratto a progetto o in collaborazione coordinata e continuativa.
  2. Con borsa di studio senza copertura previdenziale ulteriore rispetto ad Enpaf
  3. come titolare, socio, associato agli utili di parafarmacia
  4. se si lavora a titolo gratuito

 

Cosa succede se non faccio la comunicazione all'Enpaf ?

 

L'Ente, nel momento in cui non riceve alcuna comunicazione da parte del collega neo laureato, non può ne  applicare una riduzione dei contributi perché non richiesta, ne tantomeno conoscere la tipologia della  posizione lavorativa perché non comunicata.

In questo caso, l'Ente ha da regolamento in vigore l'obbligo di legge di applicare la quota intera di 4.463,00 per anno  e quindi al collega neolaureato che non ha fatto alcuna comunicazione all'Enpaf, o che ha fatto comunicazione oltre i termini perentori,  sarà inviato un bollettino di pagamento  di 8.926,00 euro.

Sinasfa ritiene che  nessun collega neo laureato commetterebbe un errore del genere, se solo avesse conoscenza di questi semplici adempimenti, anche perchè ricevere un bollettino di pagamento di circa 9000 euro può destabilizzare economicamente una famiglia.

Per evitare che questi casi continuino a verificarsi, bisogna ottimizzare la qualità dell'informazione a partire dall'Università e dagli Ordini.

 

Queste le proposte di Sinasfa.

 

Università, Totem informativi a controllo remoto.

 

E' sbalorditivo, che durante tutto il percorso universitario i colleghi in questione non abbiano mai sentito parlare di Enpaf. Questo non significa che nei Dipartimenti di Farmacia non se ne sia parlato, ma probabilmente anche in questo caso, l'informazione non è stata recepita.

Sinasfa propone di installare nei circa 30 atenei che offrono in Italia la possibilità di laurearsi in farmacia, dei totem informativi a controllo e aggiornamento remoto.  Questi totem, gestiti da Enpaf, potrebbero informare generazioni di studenti real time, non solo sui loro obblighi al momento dell'iscrizione all'Ordine, evitando quindi situazioni molto spiacevoli, ma anche su tutte le interazioni previdenziali ed assistenziali che loro avranno nel momento in cui una volta laureati entreranno a pieno titolo nel mondo del lavoro. Da un punto di vista tecnico riteniamo che questa proposta non presenti alcuna difficoltà.

 

Ordine informazioni ai neoiscritti e confronto liste con Enpaf.

 

All'atto dell'iscrizione all'Ordine, viene fatta comunicazione all'Enpaf della nuova iscrizione per cui è fondamentale che il collega neo iscritto riceva tutte le informazioni degli adempimenti obbligatori che ha verso l'Enpaf, e che l'addetto abbia certezza della piena comprensione da parte del collega neo iscritto.

Se ad oggi, si verificano ancora casi in cui i colleghi ricevono richieste di circa 9000 euro, significa che ci sono state delle criticità all'atto dell'iscrizione per cui  la comunicazione è risultata inefficace.

I motivi di queste criticità, possono essere diversi, proviamo ad elencarne qualcuno.

 

  1. Affollamento al momento dell'iscrizione all'Ordine con conseguente carenza di informazione personalizzata e dettagliata.
  2. Assenza dell'addetto incaricato  (per malattia o altro) con  la competenza di fornire indicazioni chiare e precise ai colleghi.
  3. Consegna  di materiale cartaceo riguardante Enpaf al neo iscritto senza una comunicazione orale efficace che spieghi che è anche iscritto ad Enpaf per cui ha degli adempimenti obbligatori da compiere. Purtroppo se non si ha nessuna cognizione di causa difficilmente le brochure informative verranno lette e sopratutto comprese.
  4. Il famigliare delegato dal neo iscritto non comprende e quindi non trasmette al collega gli obblighi che ha verso l'Enpaf.

 

Per evitare che tutto ciò accada, Sinasfa propone agli Ordini.

 

  1. Inviare entro il mese di giugno dell'anno successivo all'iscrizione all'Ordine, il file dei nuovi iscritti ad Enpaf e chiedere di verificare, mediante confronto con strumenti informatici,   se ci sono colleghi che ancora non hanno fatto nessun tipo di comunicazione all'Ente e quindi a "rischio" . Un incaricato dell'Ordine, una volta ricevuta la risposta con l'elenco dei colleghi che ancora non hanno effettuato nessun tipo di comunicazione, avrà il compito di chiamare uno ad uno questi  colleghi,  o di convocarli all'Ordine, e di informarli sui loro adempimenti obbligatori nei riguardi dell'Ente.
  2. Nel caso in cui il punto 1 fosse complicato da realizzare, ogni Ordine dovrebbe affidare ad un Consigliere l'incarico di contattare personalmente o convocare all'Ordine, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'iscrizione i colleghi neo iscritti, e  verificare personalmente che il collega abbia adempiuto o compreso i suoi obblighi verso l'Enpaf per evitare di incorrere in errori che potrebbero costare molto cari.
  3. Alternativa al punto 2, inviare una mail a tutti i neo iscritti entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'iscrizione all'Ordine per verificare la piena comprensione degli obblighi con Enpaf, e chiamare di persona i colleghi che o non rispondono alla mail o che dimostrano di non aver compreso gli adempimenti da compiere.

 

Sinasfa è certo che tutti comprenderanno a pieno la delicatezza di questo problema, che ha messo in difficoltà molte famiglie, e che tante altre potrebbe metterne ancora se non si prenderanno provvedimenti adeguati e se sopratutto tutte le parti in causa non dimostreranno una collaborazione costruttiva e la volontà di risolvere questo problema.

Il collega neo laureato, deve essere "preso in carico" dalla categoria, ed in particolare dagli Ordini a cui versano la quota di iscrizione perché  il collega neo laureato non si iscrive lui direttamente all'Enpaf, ma è  l'Ordine che lo iscrive d'ufficio per cui il collega ha il diritto di ricevere tutte le informazioni del caso, e l'Ordine ha secondo noi l'obbligo di accertarsi che il collega sia consapevole della sua iscrizione ad Enpaf e che ne abbia compreso obblighi e adempimenti.

Sinasfa fa appello a tutti, ed in particolare ai colleghi non titolari presenti nei consigli degli Ordini, di far proprie queste proposte o di migliorarle, ma  far si che questo problema venga azzerato e che questi casi non si verifichino più.

 

RICAPITOLANDO PER I NEO LAUREATI NEL 2017

 

  1. Mi iscrivo all'Ordine dei Farmacisti
  2. Se non ho un lavoro immediato mi iscrivo subito al centro per l'impiego
  3. Entro il 30 settembre 2018 comunico ad ENPAF la mia posizione lavorativa del 2017 e del 2018 e con gli appositi moduli scaricati dal sito chiedo o la riduzione dei contributi o di poter versare il contributo di solidarietà.
  4. Se maturo i requisiti ( es. sei mesi e un giorno di contratto come dipendente di farmacia o di esercizio di vicinato) dopo il 30 settembre 2018, invio ad ENPAF sempre entro il 30/9/2018 tutta la documentazione inerente il 2017, ed avverto che farò una seconda comunicazione per inviare la documentazione che attesti l'avvenuta maturazione dei requisiti per l'anno 2018 non appena in possesso dei documenti che lo comprovano, ma sempre entro il termine perentorio del 31/12/2018.
  5. Qualsiasi variazione dello stato lavorativo deve essere comunicata ad Enpaf, sia per il biennio in questione che per gli anni a seguire.

 

Ci sarebbero ancora molte cose da dire e da spiegare, tutte cose che comunque sono riportate sul sito dell'Enpaf,  ma l'obiettivo principale di questa comunicazione è fondamentalmente quello di evitare oggi ed in futuro che possano essere ancora recapitate, a colleghi che non hanno adempiuto ai loro obblighi verso Enpaf in assoluta buona fede,  richieste di circa 9000 euro.

Un ultimo consiglio che Sinasfa intende dare ai colleghi  neo laureati, è di rivolgersi solo ed esclusivamente a persone competenti per qualsiasi dubbio inerente Enpaf. Abbiamo riscontrato in particolare in rete e sui social molta disinformazione e tante risposte errate ai quesiti posti dai colleghi, per cui vi invitiamo a contattare direttamente Enpaf  tel. 06.54711 per qualsiasi dubbio o problema possiate avere, o inviare  una mail ad info@enpaf.it  con il quesito per ricevere una risposta certificata dall'Ente.

Sinasfa per quanto di sua competenza è a disposizione dei colleghi neo laureati per ulteriori chiarimenti.

Integrazione

CONTRIBUTI – riduzione per disoccupazione temporanea e involontaria

Si segnala che in materia di disoccupazione temporanea e involontaria la disciplina è cambiata e le modifiche adottate in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2015 producono effetti anche ai fini della richiesta di riduzione contributiva all’Enpaf. Occorre innanzitutto evidenziare che, allo stato, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID online). Il suddetto sistema informativo unitario risulta attualmente attivo.

Altra novità particolarmente significativa introdotta dal decreto 150/2015 è costituita dalla previsione in base alla quale allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione, il disoccupato deve contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio e la conseguente vidimazione della DID online. Dunque, alla domanda di riduzione contributiva o di riconoscimento del contributo di solidarietà, dovrà essere allegata la DID online vidimata dal Centro per l’impiego. 
Si segnala che i percettori di misure a sostegno del reddito non devono rendere la DID online sul portale dell’ANPAL, poiché la presentazione all'Inps di una domanda di NASPI, di DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro  ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL.
Si noti che anche in quest’ultimo caso lo stato di disoccupazione deve essere confermato: entro 15 giorni dalla domanda di Naspi o DIS-COLL il soggetto, infatti, dovrà contattare il Centro Per l’Impiego per la stipula del patto di servizio (art. 21 D.Lgs. 150/2015). In questa ipotesi,almeno allo stato, ai fini della riduzione contributiva Enpaf, si ritiene non necessario che la domanda venga vidimata dal competente centro per l’impiego.
Si aggiunga che anche la richiesta di adesione al programma “Garanzia Giovani”, equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, in quanto per aderire bisogna trovarsi nello stato di disoccupazione di cui all’art 19 D.Lgs 150/2015. Per aderire, l’interessato deve compilare il modulo online su www.garanziagiovani.gov.it o su un portale regionale. All’utente  verranno fornite le credenziali per l’accesso all’area personale del portale ANPAL. In quest’area si completa l’adesione al programma selezionando una Regione (non necessariamente quella di domicilio). Entro 60 giorni dall’adesione, il soggetto deve essere contattato dalla Regione che lo indirizzerà ad uno sportello del Centro per l’Impiego o Agenzia per il Lavoro o Ente accreditato per la stipula del patto di servizio. Dunque anche per questa ipotesi ai fini della riduzione contributiva Enpaf occorrerà allegare l’adesione al programma vidimata qualora rilasciata o copia del patto di servizio vidimato.