NEWS & MEDIA

28/08/2026 di SINASFA
ART. 47 DEL CCNL: L’ASSICURAZIONE CONTRO RAPINE E AGGRESSIONI È UN OBBLIGO

Ci auguriamo che nessun farmacista debba mai vivere una scena come questa. Ma il rischio non può essere ignorato: la prevenzione è fondamentale e, quando il CCNL prevede una tutela, quel diritto deve essere sempre garantito.

Il datore di lavoro deve assicurare i dipendenti e comunicare loro per iscritto gli estremi della polizza. Una tutela importante che, secondo SINASFA, deve essere anche rafforzata.

Rapine e aggressioni rappresentano purtroppo un rischio concreto per chi lavora ogni giorno in farmacia. Non tutti i farmacisti collaboratori sanno, però, che il CCNL Farmacie Private prevede una specifica copertura assicurativa a loro favore.

L’art. 47 stabilisce:

«Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.»

Il datore di lavoro ha quindi due precisi obblighi: assicurare tutti i dipendenti farmacisti e non contro i danni alla persona derivanti da rapine o altri eventi dolosi e comunicare loro per iscritto gli estremi della copertura.

È un obbligo previsto dal CCNL, ribadito dalla stessa Federfarma nella circolare del 19 aprile 2024 dove informava anche di aver sottoscritto, per il tramite della società Federfarma Insurance Broker, una nuova convenzione con la compagnia Vittoria Assicurazioni per la copertura degli infortuni ai dipendenti di farmacia a seguito di atti dolosi così come previsto dall'art. 47.

 

COSA PREVEDE LA CONVENZIONE FEDERFARMA?

La convenzione Federfarma–Vittoria Assicurazioni prevede, tra le principali garanzie:

  • €100.000 in caso di morte conseguente a infortunio da atto doloso;

  • €150.000 di capitale assicurato per invalidità permanente, secondo percentuali, franchigie e condizioni di polizza;

  • €60 al giorno in caso di ricovero, entro i limiti previsti dalla convenzione.

La farmacia non è necessariamente obbligata ad aderire alla convenzione Federfarma e può scegliere un’altra compagnia, purché garantisca la copertura prevista dal contratto.

DANNI CHE NON LASCIANO UN’INVALIDITÀ PERMANENTE

Una rapina può provocare una frattura, settimane di immobilizzazione, terapie e riabilitazione senza lasciare, fortunatamente, un’invalidità permanente.

Può anche non provocare alcuna lesione fisica e lasciare invece conseguenze psicologiche importanti: ansia, insonnia, attacchi di panico, paura di tornare sul posto di lavoro o un vero trauma psicologico documentato.

Sono danni reali conseguenti alla rapina, ma le principali garanzie previste dall’attuale convenzione assicurativa  sono concentrate su morte, invalidità permanente e ricovero. Restano naturalmente distinte le tutele INAIL previste per l’infortunio sul lavoro.

Eppure l’art. 47 utilizza un’espressione molto più generale: «danni alle persone».

Per SINASFA la copertura dovrebbe quindi essere rafforzata prevedendo espressamente anche inabilità temporanea, lesioni e fratture senza postumi permanenti, spese mediche e riabilitative, assistenza psicologica e conseguenze psichiche documentate, oltre a valutare una specifica diaria per i giorni di inabilità certificata.

Perché essere picchiati, subire una frattura o riportare un trauma psicologico durante una rapina significa aver subito un danno alla persona anche quando, fortunatamente, si guarisce completamente.

SIETE ASSICURATI?

L’art. 47 prevede che: il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al lavoratore gli estremi della copertura assicurativa.

Chi non abbia mai ricevuto questa comunicazione può chiedere:

  • compagnia assicuratrice e numero della polizza;

  • decorrenza e scadenza;

  • conferma della propria inclusione tra gli assicurati;

  • garanzie, massimali, franchigie ed esclusioni;

  • modalità per denunciare un sinistro.

Chi in passato abbia subito una rapina o un’aggressione in farmacia dovrebbe verificare quale polizza fosse attiva alla data dell’evento, se risultasse tra gli assicurati e quali garanzie fossero previste, soprattutto in presenza di conseguenze fisiche o psicologiche.

Se si scoprisse che proprio in quel periodo il datore di lavoro non aveva stipulato la copertura prevista dal CCNL, potrebbero emergere profili di responsabilità per inadempimento contrattuale, da valutare nel singolo caso.

LA PROPOSTA SINASFA

L’art. 47 rappresenta un diritto importante che deve essere conosciuto e rispettato. Ma la tutela assicurativa deve essere adeguata ai rischi reali che corrono i farmacisti durante una rapina o un’aggressione.

Per questo SINASFA propone di rafforzare ed ampliare la copertura assicurativa, prevedendo espressamente anche:

  • inabilità temporanea, anche in assenza di invalidità permanente;

  • lesioni, fratture e altri danni fisici conseguenti all’aggressione;

  • danni e traumi psicologici documentati;

  • spese mediche, psicologiche e riabilitative;

  • una specifica diaria per i giorni di inabilità certificata;

  • danni materiali subiti direttamente dal lavoratore durante la rapina, prevedendo il rimborso, entro adeguati massimali, dei beni personali sottratti o danneggiati, come fedi nuziali, anelli, collane, bracciali, orologi, telefoni e altri effetti personali.

Perché se un lavoratore, mentre sta svolgendo il proprio lavoro, viene aggredito e gli viene strappata dal collo una collana o sottratto un orologio o una fede, quel danno nasce direttamente dalla rapina subita sul posto di lavoro.

L’obiettivo dovrebbe essere quindi una tutela più completa, capace di intervenire non soltanto nei casi estremi di morte o invalidità permanente, ma sull’insieme delle conseguenze che il dipendente può subire: fisiche, psicologiche e patrimoniali.