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EMAPI e FASIFAR/UniSalute: due tutele che possono valere migliaia di euro.
Molti farmacisti, ancora oggi, a distanza di cinque anni dal rinnovo del CCNL delle Farmacie Private, non sanno di avere a disposizione forme di assistenza sanitaria integrativa attraverso le quali è possibile ottenere, nei limiti e alle condizioni previste dai rispettivi piani sanitari, prestazioni o rimborsi per spese sostenute per cure mediche, ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, maternità, cure odontoiatriche, implantologia e protesi, secondo massimali, franchigie e condizioni stabiliti dalle singole convenzioni.
La copertura Emapi viene attivata direttamente dall'Enpaf per tutti i farmacisti iscritti all'Ordine, mentre l'iscrizione a FASIFAR dei dipendenti aventi diritto è effettuata dal datore di lavoro.
Cercheremo di seguito di spiegare cos'è FASIFAR e come vi si accede, quali sono le conseguenze della mancata iscrizione e dell'omesso versamento dei contributi – che possono comportare per gli aventi diritto anche risarcimenti di migliaia di euro – e come si accede a EMAPI. Metteremo inoltre a disposizione una tabella redatta da ENPAF che confronta le prestazioni delle due coperture.
FASIFAR/UniSalute
Con il rinnovo del CCNL Farmacie Private del 2021 è stata introdotta l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti che non è qualcosa che il dipendente deve chiedere al momento dell'assunzione, ma un diritto irrinunciabile previsto dal CCNL.
Si tratta di FASIFAR – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti da Farmacie Private.
L'articolo 49 del CCNL stabilisce che, a decorrere dal 1° novembre 2021, per finanziare questa assistenza il datore di lavoro deve sostenere un contributo pari a 13 € al mese per 12 mensilità.
È bene precisare che questi 13 euro mensili sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale previsto dal rinnovo del CCNL del 2021. In pratica, fanno parte del trattamento economico complessivo stabilito dal contratto: non vengono erogati al lavoratore in busta paga, ma destinati dal datore di lavoro all'assistenza sanitaria integrativa.
Per garantire l'accesso alle prestazioni, il datore di lavoro deve registrare presso FASIFAR tutti i dipendenti aventi diritto e provvedere al versamento della contribuzione prevista.
FASIFAR non riguarda soltanto i farmacisti, ma tutto il personale delle farmacie private inclusi magazzinieri banconisti eccetera, anche part-time purchè assunti a tempo indeterminato.
Le prestazioni sanitarie FASIFAR sono gestite attraverso UniSalute per prenotazioni e richieste di rimborso.
Cosa prevede l'articolo 49 se il datore di lavoro omette di versare i contributi?
L'articolo 49 stabilisce:
“Il datore di lavoro che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 25 lordi, da corrispondere per 14 mensilità”, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
A) EDR di 25 euro lordi per 14 mensilità
In caso di omesso versamento dei contributi, l'articolo 49 prevede a favore del lavoratore un EDR non assorbibile di 25 € lordi per 14 mensilità.
Prendiamo come esempio un lavoratore già in forza al 1° novembre 2021 per il quale, fino ad agosto 2026, non siano mai stati versati i contributi dovuti né corrisposto l'EDR previsto dall'articolo 49.
Totale teorico: 1.691,66 € lordi dovuti al lavoratore in busta paga.
Facciamo un altro esempio.
Un collega farmacista, un magazziniere o un'altra figura avente diritto, assunto a gennaio 2024 e per il quale non siano stati versati i contributi fino ad agosto 2026, avrebbe maturato teoricamente:
Totale teorico: 933,33 € lordi dovuti al lavoratore in busta paga.
Per i periodi inferiori all'anno, il conteggio concreto deve comunque essere verificato sulla posizione retributiva del singolo lavoratore e sulla maturazione delle mensilità aggiuntive.
B) Risarcimento del maggior danno
L'articolo 49 aggiunge:
“…fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito…”
Immaginiamo un dipendente che, non essendo stato regolarmente coperto, sostenga personalmente una spesa sanitaria che, in presenza di regolare copertura, sarebbe rientrata nelle prestazioni previste dal Piano.
Può trattarsi di poche decine di euro per un ticket sanitario, ma anche di somme molto più elevate in presenza di interventi chirurgici o altre prestazioni sanitarie importanti.
Il lavoratore potrebbe quindi aver perso la possibilità di beneficiare di una prestazione o di ottenere un rimborso di valore ben superiore all'EDR.
Proprio per questo l'articolo 49 fa salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Naturalmente, l'esistenza e l'ammontare del maggior danno devono essere valutati nel caso concreto, verificando che la prestazione sanitaria sarebbe stata effettivamente coperta, in quale misura e a quali condizioni.
C) Il pagamento dell'EDR non elimina il diritto all'assistenza sanitaria
L'articolo 49 stabilisce inoltre:
“La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.”
Il diritto all'assistenza rimane per cui il titolare deve anche regolarizzare la posizione del lavoratore presso Fasifar affinché possa accedere all'assistenza sanitaria integrativa prevista dal contratto di lavoro.
Verificate la vostra posizione FASIFAR
Sinasfa consiglia a tutti i dipendenti di farmacia privata aventi diritto di verificare quanto prima la propria posizione FASIFAR.
Se siete dipendenti a tempo indeterminato di una farmacia privata, full-time o part-time, verificate che la vostra posizione sia regolare.
In caso di problemi o dubbi, contattate direttamente FASIFAR. Se non risultate iscritti, assicuratevi innanzitutto che non si tratti di un errore e chiedete informazioni a chi gestisce il personale della vostra farmacia.
I versamenti sono riferiti ai singoli lavoratori ed è quindi possibile ricostruire la posizione contributiva.
Nel caso in cui risultassero contributi omessi, sarà inoltre possibile verificare nelle buste paga se sia stato corrisposto l'EDR previsto dall'articolo 49.
Vi consigliamo anche di conservare la documentazione relativa alle spese sanitarie sostenute durante gli anni nei quali sia stata accertata l'assenza della regolare copertura, perché tale documentazione potrebbe essere necessaria per valutare l'esistenza e l'entità di un eventuale maggior danno.
Gli iscritti a Sinasfa
che avessero bisogno di ulteriori informazioni possono rivolgersi direttamente al presidente all'indirizzo presidente@sinasfa.it e, quando necessario, ai legali del sindacato.
Vi invitiamo inoltre a condividere questo articolo con tutto il personale della vostra farmacia e a darne la massima diffusione attraverso i social e i gruppi professionali.
Per molti colleghi conoscere queste coperture può essere molto importante. Alcune patologie e prestazioni sanitarie possono infatti comportare costi considerevoli e scoprire l'esistenza della propria copertura soltanto nel momento del bisogno potrebbe essere troppo tardi.
Contatti utili
FASIFAR – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti da Farmacie Private
Telefono: 06 82950912 Sito web. https://fasifar.it/ PEC: fasifar@legalmail.it
UniSalute – prestazioni sanitarie FASIFAR
Numero verde per gli iscritti: 800 009936
EMAPI
Dal 1° gennaio 2018 ENPAF ha attivato, EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani una copertura di assistenza sanitaria integrativa a favore dei propri iscritti, secondo le condizioni previste dalla convenzione. Tutti i farmacisti iscritti all'Ordine beneficiano della copertura sanitaria.
La tutela riguarda quindi non soltanto i farmacisti dipendenti di farmacia privata, ma, secondo i requisiti previsti dalla convenzione ENPAF, la più ampia platea degli iscritti inclusi neolaureati pensionati disoccupati e colleghi iscritti all'Ordine che lavorino in qualsiasi altro settore sia parti time che full time.
La convenzione ENPAF-EMAPI comprende tra l'altro:
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assistenza sanitaria integrativa;
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Long Term Care (LTC), destinata alle situazioni di non autosufficienza secondo le condizioni previste dalla copertura, con una prestazione economica mensile vita natural durante nei casi e nei limiti stabiliti;
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copertura Temporanea Caso Morte (TCM), secondo i requisiti e le condizioni previste.
EMAPI normalmente comunica agli aventi diritto le modalità di accesso ai servizi. Chi non dispone delle proprie credenziali può rivolgersi direttamente a EMAPI per verificare la propria posizione e le modalità di accesso alle prestazioni.
Telefono: 06 44250196 Sito web. https://www.emapi.it/
ENPAF: Differenze tra le prestazioni EMAPI e UniSalute
Le prestazioni erogate attraverso EMAPI e FASIFAR/UniSalute non sono pienamente sovrapponibili.
ENPAF, affinché gli iscritti siano pienamente consapevoli delle tutele disponibili e delle relative condizioni di accesso, ha predisposto un prospetto di confronto tra le coperture, invitando a darne ampia diffusione.
Sinasfa raccoglie volentieri questo invito mettendo il documento a disposizione dei colleghi:
Confronto Copertura integrativa ad Emapi per dipendenti iscritti ad ENPAF - EMAPI





