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25/11/2020 di Sinasfa
Farmacista collaboratore, quale comparto?

CONFRONTO TRA IL  CCNL DEI FARMACISTI COLLABORATORI INSERITO NEL COMPARTO DEL COMMERCIO  E IL CCNL DEI FARMACISTI  INQUADRATI  NEL COMPARTO DELLA SANITÀ PRIVATA.

Sinasfa a giugno del 2020  ha deciso di affidare a degli esperti e precisamente allo Studio del dott.  Diego Claudio Esposito & Associati  un lavoro  di comparazione  tra due contratti che riguardano il farmacista, uno inserito nel comparto del commercio (il nostro) e l’altro inserito nel comparto della sanità privata.

Sinasfa ha oggi  deciso di rendere pubblici questi dati per due motivi.

  1. In questi ultimi mesi si è discusso di farmacista "vaccinatore", test sierologici e tamponi in farmacia, considerando che con il progressivo peggioramento della situazione pandemica potrebbero venir fuori altre proposte del genere, ossia proposte di nuovi compiti a oggi affidati a operatori sanitari inseriti nel comparto della sanità pubblica o privata, abbiamo deciso di farvi comprendere  cosa produrrebbe per noi il passaggio tra i comparti  affinché  ognuno di voi possa rendersi conto della nostra situazione contrattuale  e fare le proprie considerazioni.
  2. In rete abbiamo letto delle considerazioni a dir poco imprecise sul passaggio di comparto, ed essendo convinti che quando si dice o si scrive qualcosa  bisogna quanto meno  sapere di cosa si sta  parlando, abbiamo deciso  di rendere pubblici i dati affinché non solo si possa discutere su elementi concreti ma sopratutto si sappia  chi è che può   spostare il nostro contratto dal comparto del commercio a quello della sanità privata.

Perchè siamo inseriti nel comparto del commercio?

Un contratto in base all’articolo 2070 del Codice Civile (1) viene collocato nel comparto più idoneo a seconda dell’attività effettivamente svolta dall’imprenditore.

Quando è nato il nostro contratto,  coloro i quali dovevano decidere  in quale comparto inserirlo,  hanno ritenuto che l’attività principale del farmacista collaboratore fosse quella del commercio.

Il farmacista fu quindi inserito in un comparto che aveva come attività principale quella del commercio ossia uno scambio di prodotti contro denaro.

Questo comparto nel quale oggi siamo inquadrati non ha più nulla a che vedere con le odierne mansioni che si vogliono far svolgere al farmacista perché con  i cambiamenti ipotizzati negli ultimi anni dal progetto della "farmacia dei servizi" in poi, sono stati previsti dei compiti per il  farmacista collaboratore che non hanno più alcuna attinenza con il comparto del commercio ma ne hanno piuttosto con quello della sanità. Sul nostro CCNL delle farmacie private, non troverete alcun riferimento ai “servizi” ne tanto meno esistono norme che le disciplinano.

I contratti presi in esame sono:

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di farmacia privata siglato a Roma  il 26/05/2009 e con l'accordo di rinnovo CCNL del 14/11/2011.  (2)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e FDG siglato a Roma il 18/06/2014.

Abbiamo ritenuto utile chiedere di focalizzare l' attenzione su alcuni punti in particolare.

  1. Inquadramento;
  2. Numero di ore lavorate;

  3. Ferie;

  4. Periodo di prova;

  5. Flessibilità oraria;

  6. Aspetto retributivo.

Quali i vantaggi?

Leggendo le differenze tra i vari punti presi in esame, è indubbio che il passaggio del nostro CCNL dal comparto del commercio a quello della sanità privata avrebbe per il farmacista collaboratore importanti vantaggi  non solo di natura economica ma anche sulla qualità della vita professionale e privata.

Trenta giorni di ferie, 36 ore settimanali di lavoro, preavviso di un mese in caso di licenziamento, stipendio più alto sarebbero solo alcuni dei vantaggi del cambio di comparto.

Non trascurabile è anche il fatto che la collocazione nel comparto della sanità del nostro contratto, darebbe maggiore importanza alla figura del farmacista collaboratore e ci restituirebbe quella dignità professionale e d'immagine che ci siamo abbondantemente guadagnati sia con il nostro percorso di studi e sia con il nostro lavoro che quotidianamente supporta aiuta e consiglia  tutti i cittadini che si rivolgono a noi cercando una risposta ai loro problemi.

Da chi dipende questo passaggio di comparto?

Il passaggio di comparto è un obiettivo raggiungibile solo dell'ambito delle autonomie riconosciute costituzionalmente alle parti sindacali deputate.  Questo significa che per effettuare il passaggio dal comparto del commercio a quello della sanità serve la volontà dei sindacati al tavolo.

In primis quella di Federfarma ossia del sindacato autonomo di categoria maggiormente rappresentativo dei titolari di farmacia privata.

Per i colleghi meno esperti chiariamo che la maggior parte dei  titolari di farmacia sono sindacalizzati e iscritti a Federfarma che è il sindacato più rappresentativo dei titolari di farmacia.

Riflessioni.

Partiamo da un comunicato stampa della FOFI che ha come oggetto;

 "I sei punti fondamentali per una riforma del settore farmaceutico", che ribadisce argomenti che ritiene fondamentale affrontare con i ministeri competenti e con le Regioni al fine d'integrare e modernizzare la strutture e i servizi di un intero sistema.

Al punto 5 il  CS delle FOFI  recita

5) Contratto del personale sanitario dipendente della farmacia.

Si chiede di trasformare l'attuale rapporto di lavoro (oggi nell'area della contrattualistica del commercio) in contratto sanitario. Dunque, trasferire l'area di riferimento dei farmacisti  dal settore del commercio a quello della sanità. >> Comunicato Stampa FOFI <<

Indubbiamente per fare una proposta del genere ai ministeri e alle Regioni significa che il "passaggio di comparto" è considerato dalla  Fofi di primaria importanza  per tutelare gli interessi dei titolari e dei non titolari in un ottica di modernizzazione del sistema farmacia.

Purtroppo questo comunicato non è stato scritto oggi ma il 28/settembre/2007, quando Presidente della Fofi era il compianto dott. Giacomo Leopardi, Maestro della Professione e persona estremamente lungimirante.

Considerate che in quegli anni l'idea della "Farmacia dei Servizi" era in fase embrionale, perchè solo nel 2009 con la legge 69 la farmacia si trasforma in presidio sanitario territoriale meglio noto come «farmacia dei servizi».

La nostra interpretazione di quella proposta è che se si trasforma la farmacia con tutta una serie di provvedimenti legislativi in presidio sanitario territoriale  dando la possibilità a ogni farmacia, sia pubblica che privata, di  partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata per le persone residenti nel proprio territorio di pertinenza, di effettuare analisi di prima istanza (es. glicemia e pressione arteriosa), di consegnare a domicilio medicinali e dispositivi sanitari, di prenotare esami e visite specialistiche in strutture pubbliche e convenzionate, di mettere a disposizione - per specifiche prestazioni richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta - infermieri, fisioterapisti e altri operatori socio-sanitari, eccetera,  inevitabilmente bisogna che il farmacista collaboratore  venga collocato nell'area della sanità posizione che è più consona più logica e più coerente.

Conlcusioni.

Se oggi non solo ci viene chiesto di fare tutto quanto prevede la farmacia dei servizi ma anche  di fare corsi per somministrare  i vaccini qualora si riescano a cambiare le norme e di effettuare test sierologici, sulla carta in autoanalisi ma praticamente il più delle volte in analisi, cosa a oggi vietata dalla legge, è giusto e sacrosanto che il farmacista collaboratore venga tolto dal comparto del commercio e inserito in quello della Sanità.

Non è più pensabile di  accettare passivamente di fare qualsiasi cosa ci venga chiesta che non sia contemplata e normata  dal nostro  contratto e dalla legislazione in vigore.

Vi ricordiamo che tutti i servizi svolti  dalle farmacie, e quindi principalmente da noi, sono remunerati, nessuna cosa viene fatta gratis, per cui è giusto e sacrosanto che parte dei guadagni dovuti a questi "servizi" vengano contrattualmente riconosciuti a chi realmente li effettua.

Se si vuole  che noi si faccia "prestazioni sanitarie" sempre nel rispetto delle leggi vigenti,  dobbiamo essere collocati nel comparto idoneo ossia in quello della sanità.

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>> www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=10572 <<