ENPAF

03/08/2017
ESTENSIONE DA 5 A 7 ANNI PER I DISOCCUPATI

ESTENSIONE DA 5 A 7 ANNI PER I DISOCCUPATI

L’ENPAF ha approvato una modifica del proprio Regolamento che permette l’estensione da cinque a sette anni del periodo durante il quale l’iscritto, che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea ed involontaria, può beneficiare della riduzione del contributo nella misura dell’85% oppure del contributo di solidarietà (riservato agli iscritti per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2004) pari all’1 % della quota contributiva intera.


La modifica del Regolamento che non ha efficacia retroattiva riguarderà esclusivamente il triennio 2016 /2018.
L’estensione da cinque a sette anni è entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 e verrà applicata d’ufficio in favore degli iscritti che abbiano esaurito il periodo massimo di cinque anni al 31.12.2015 (ultimo anno 2015) e che abbiano quindi subito l’applicazione dell’aliquota ridotta al 50 % per l’anno 2016.


Questi iscritti non dovranno presentare alcuna domanda di riduzione ma saranno destinatari dello sgravio automatico dell’aliquota contributiva e avranno titolo a chiedere il rimborso della quota contributiva 2016 eventualmente versata in eccesso.
Diversamente, gli iscritti che abbiano esaurito il quinquennio di disoccupazione prima del 2015, tra essi innanzitutto gli iscritti che si trovino attualmente assoggettati all’aliquota contributiva ridotta del 50 %, potranno tornare a godere delle riduzioni contributive per disoccupazione già per l’anno in corso, proponendo apposita domanda di riduzione entro il termine di decadenza del 30 settembre 2016 .