ENPAF

13/09/2017
SCADENZA PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

la domanda di riduzione contributiva o per l’applicazione del contributo di solidarietà per il 2017 dovrà essere presentata entro il 30 settembre p.v.
Per chi si è iscritto quest’anno il termine è prorogato al 30 settembre 2018.
Per poter usufruire delle riduzioni occorre che le condizioni favorevoli previste dall’art. 21 del Regolamento Enpaf sussistano per un periodo di almeno sei mesi e un giorno durante l’anno.

Articolo 21.
Art. 21 Qualora l’iscritto all’Ente eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, la misura del contributo previdenziale può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell’85% limitatamente ai periodi di iscrizione alla predetta previdenza, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante. A tale situazione e per gli stessi effetti è equiparata, per un periodo massimo complessivo di cinque anni contributivi, la temporanea ed involontaria disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il periodo massimo complessivo è aumentato di due anni contributivi. L’iscritto che, al 1° gennaio 2016, abbia già esaurito il quinquennio di contribuzione ridotta o di solidarietà per temporanea ed involontaria disoccupazione, può usufruire, entro l’anno 2018, dell’ulteriore periodo di contribuzione ridotta o di solidarietà, previa presentazione di apposita domanda di riduzione nei termini di decadenza di cui al presente articolo. L’iscritto per la prima volta all’Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e non abbia altri redditi da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria, ha facoltà di versare, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero. In questo caso il contributo versato, a titolo di solidarietà, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche di cui al presente regolamento. La medesima facoltà di cui al comma precedente è riconosciuta alle stesse condizioni, per il periodo massimo indicato al comma 2, all’iscritto per la prima volta all’Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che si trovi nella condizione di temporanea ed involontaria disoccupazione. A decorrere dal 1°gennaio 2014 la misura del contributo di solidarietà per chi si trovi nella condizione di temporanea e involontaria disoccupazione è fissata all’1% del contributo previdenziale intero. La facoltà di riduzione è estesa nella misura del 33,33% o del 50% o dell’85% anche ai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità erogata dall’Enpaf che non esercitino l’attività professionale e, nei limiti della riduzione del 33,33% o del 50% agli iscritti che non esercitino attività professionale. In ogni caso non sono ammessi al beneficio della riduzione i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all’art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, ovvero gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia. Agli iscritti, titolari del trattamento d’invalidità ENPAF, non è comunque consentito di avvalersi delle decurtazioni previste dal presente articolo, nel periodo compreso tra il sesto ed il ventesimo anno di iscrizione. La riduzione è concessa su domanda degli interessati e, con esclusione del caso di disoccupazione, può essere richiesta anche per i riscatti di cui all’art. 20. La domanda di riduzione del contributo previdenziale e quella di versamento del contributo di solidarietà, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello per il quale si chiede il beneficio; il termine è prorogato al 31 dicembre del medesimo anno nel caso in cui la condizione che consente di richiedere la riduzione ovvero il versamento del contributo di solidarietà sia stata acquisita dopo il 30 settembre. Per coloro che si iscrivano per la prima volta il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà è fissato al 30 settembre del primo anno in cui i contributi vengono posti in riscossione. In caso di perdita della facoltà di riduzione del contributo previdenziale l’interessato è tenuto a farne denuncia all’ENPAF entro l’anno in cui si è verificato l’evento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la domanda di riduzione del contributo previdenziale e quella di versamento del contributo di solidarietà, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno nel quale, l’iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. La domanda presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre, produce effetto a partire dalla contribuzione dell’anno in corso alla data della domanda; per l’iscritto, che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la domanda di riduzione ha effetto a partire dalla contribuzione dell’anno in cui viene presentata solo qualora la condizione medesima sia cessata nell’anno precedente a quello per cui si richiede il beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà. Per coloro che si iscrivano per la prima volta, il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine; in questo caso la domanda produce effetto a partire dalla contribuzione dell’anno di iscrizione. Per avere diritto a chiedere la riduzione o il versamento del contributo di solidarietà è necessario che l’iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo per un periodo di durata pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all’interno dello stesso anno solare ovvero ad almeno la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione. Ai fini del computo si terrà conto dei giorni di calendario. Il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre, fatta eccezione per i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo per cui la proroga ha effetto solo qualora la condizione medesima sia cessata nell’anno precedente a quello per cui si richiede il beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà.