ENPAF

17/07/2017
REGOLAMENTO DI ASSISTENZA

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA

(approvato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36/0007157/MA004-A007-11432 del 13/06/2017)

CAPO I

NORME GENERALI SULL’ASSISTENZA DEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO

Art. 1 AVENTI DIRITTO

La sezione assistenza provvede alla concessione di prestazioni temporanee o continuative agli iscritti, ai pensionati Enpaf, agli assicurati, ai superstiti dei predetti, in stato di bisogno economico purché residenti in Italia.

Ai fini assistenziali sono considerati assicurati i soggetti cancellati dall’Enpaf ma in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle relative delibere consiliari di attuazione.

Ai fini assistenziali, fatti salvi i requisiti particolari previsti dal presente Regolamento e dalle relative delibere consiliari di attuazione, sono considerati superstiti:

a) il coniuge;
b) i figli;
c) i genitori se fiscalmente a carico del farmacista al momento del decesso.

Art. 2
ENTRATE DELLA SEZIONE

Le entrate della sezione assistenza sono costituite:

a) da un contributo annuo degli iscritti approvato dal Consiglio Nazionale (secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto);

b) da quota parte dei redditi patrimoniali dell’ENPAF. Su proposta del Consiglio di amministrazione e previa verifica dell’effetto della misura sulla stabilità della gestione pensionistica, il Consiglio Nazionale, può, con propria delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, destinare alla Sezione assistenza una quota non superiore al 10% dei proventi riferiti a cedole obbligazionarie e dividendi azionari del patrimonio mobiliare, accertati nell’ultimo bilancio di esercizio. La delibera, che ha efficacia annuale, può essere adottata, una volta definito lo stanziamento annuale in base alla contribuzione degli iscritti e verificata la compatibilità economica degli interventi deliberati, al fine di finanziare interventi ulteriori a carico della Sezione stessa;

c) dalle entrate derivanti da interessi e somme aggiuntive dovuti per omissione o evasione contributiva, destinate a finanziare gli interventi anzidetti secondo la medesima procedura prevista al punto b), ad esclusione della verifica dell’effetto della misura sulla stabilità della gestione pensionistica.

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’iscritto, il pensionato Enpaf, l’assicurato o i suoi superstiti, per ottenere le prestazioni assistenziali, devono rivolgere domanda all’Ente per il tramite dell’Ordine presso cui il farmacista sia iscritto o sia stato iscritto.

Per particolari iniziative il Consiglio di amministrazione può prevedere che la domanda possa essere presentata dall’interessato direttamente all’Ente.

Art. 4
CONDIZIONI ECONOMICHE
CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di assistenza di cui al presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione individua periodicamente i criteri di valutazione della situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente la prestazione stessa. A tal fine il Consiglio di amministrazione dovrà tener conto, relativamente al nucleo familiare:

  1. a)  del reddito complessivo ai fini IRPEF;

  2. b)  del reddito di impresa o prodotto in forma associata;

  3. c)  del reddito di lavoro autonomo;

  4. d)  della presenza di proprietà immobiliari e dei redditi fondiari;

  5. e)  del numero di componenti il nucleo familiare;

  6. f)  della presenza nel nucleo familiare di persone disabili.

Eventualmente il Consiglio di amministrazione potrà tener conto anche:

  1. g)  della presenza di redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;

  2. h)  del patrimonio mobiliare.

    TITOLO I ASSISTENZA CONTINUATIVA

    Art. 5
    ASSISTENZA CONTINUATIVA PER ETA’

La prestazione assistenziale continuativa viene corrisposta in tredici rate, una alla fine di ciascun mese intero di godimento ed una in occasione delle festività natalizie. Nel caso di frazione di anno la tredicesima rata è computata per tredicesimi.

La prestazione assistenziale continuativa viene corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda o dell'istanza di rinnovo ovvero del perfezionamento della stessa e cessa il 31 dicembre dell’anno in cui è stata accordata.

L'assistenza continuativa viene erogata in favore:

a) dei farmacisti pensionati Enpaf che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età oppure il sessantesimo anno in caso di soggetti titolari di pensione di invalidità Enpaf;

  1. b)  dei farmacisti iscritti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età con almeno quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all’Enpaf;

  2. c)  dei farmacisti assicurati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età con almeno venti anni di iscrizione e di contribuzione effettive all’Enpaf di cui sette nei dieci anni precedenti la data della domanda;

  3. d)  dei superstiti del farmacista deceduto pensionato o in possesso dei requisiti di iscrizione e di contribuzione di cui alle lettere precedenti, nell'ordine di seguito specificato:

    • -  al coniuge che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

    • -  in mancanza, agli orfani, fino a 21 anni di età oppure, se studenti universitari, per la

      durata legale del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni di età;

    • -  in mancanza del coniuge e dei figli, al genitore, fiscalmente a carico, che abbia

      compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

      L’importo mensile della prestazione di assistenza continuativa non può essere inferiore all’ammontare del rateo mensile dell’assegno sociale di cui all’art. 3, c. 6 della l. n. 335 dell’8 agosto 1995 e successive modificazioni e integrazioni, nel suo importo base.

      Il Consiglio di amministrazione, in base alla valutazione della compatibilità economica, può aumentare l’importo della prestazione.

      Fatto salvo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione in materia di incompatibilità, nel medesimo anno solare, il sussidio continuativo non viene riconosciuto a coloro che hanno beneficiato di un sussidio straordinario indennitario.

      La domanda per la prima erogazione del sussidio continuativo dovrà essere inviata tramite l'Ordine presso cui il farmacista sia iscritto o sia stato iscritto; per il rinnovo della prestazione, invece, il beneficiario dovrà presentare l’istanza direttamente all’Ente.

      Art. 6
      ASSISTENZA CONTINUATIVA
      PER FIGLI CON GRAVE DISABILITA’

      Destinatari di tale prestazione sono:

      a) gli iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione effettive all’Enpaf;

      b) gli assicurati con almeno quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive di cui quattro nei sette anni precedenti la data della domanda;

c) i pensionati Enpaf.

La prestazione spetta agli aventi diritto di cui al comma 1 che hanno figli di età non inferiore ai 21 anni con grave minorazione fisica, psichica o sensoriale. La connotazione di gravità è riconosciuta qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale durevole, connesso ad assistenza infermieristica, terapie mediche, psicologiche e riabilitative, supporti didattici, ricoveri saltuari o permanenti presso strutture protette.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce in quali casi si configura la condizione sanitaria per la dichiarazione di disabilità grave. La natura e la gravità della minorazione potranno essere

soggetti a verifica da parte di un sanitario di fiducia dell'Enpaf sia in sede di prima erogazione che di conferma della stessa.

Il Consiglio di amministrazione disciplina le ipotesi di incompatibilità, in ogni caso il sussidio è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in regime di lavoro autonomo o dipendente. Si perde il diritto all'assistenza nel caso in cui il soggetto disabile contragga matrimonio.

Per quanto riguarda la presentazione dell’istanza, l’ammontare del sussidio e le modalità di erogazione si applica quanto stabilito all’art. 5; gli importi della prestazione saranno ridotti del 50% qualora il disabile sia ricoverato con oneri a parziale carico di enti pubblici o privati.

TITOLO II ASSISTENZA STRAORDINARIA

Art. 7
PRESTAZIONI STRAORDINARIE UNA TANTUM

L’Ente eroga prestazioni assistenziali straordinarie una tantum:

  1. a)  in presenza di figli disabili di età inferiore ai 21 anni;

  2. b)  in caso di spese medico sanitarie;

  3. c)  in caso di morte;

  4. d)  per spese di ospitalità presso case di riposo;

  5. e)  in caso di calamità naturali;

  6. f)  in presenza di situazioni di grave difficoltà economica;

  7. g)  per disoccupazione temporanea e involontaria;

  8. h)  nell’ambito di iniziative a favore di iscritti appartenenti a categorie individuate dal Consiglio di amministrazione che per la loro particolare condizione lavorativa e previdenziale necessitino di interventi assistenziali.

  9. i)  Ove vi sia la necessità di astenersi dall’attività lavorativa nel periodo antecedente l’inizio del periodo assistibile di cui all’art. 70, comma 1 del dlgs. n.151/2001 e successive modificazioni e integrazioni:

    1. per le iscritte lavoratrici autonome;

    2. per le iscritte titolari di farmacie ubicate in Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, nel caso di mancanza di un farmacista collaboratore;

    3. per le iscritte titolari di esercizi abilitati alla vendita diretta di farmaci, ai sensi dell’art. 5 del dl n. 223/2006 convertito in l. n. 248/2006 e successive modificazioni e integrazioni, in forma di impresa individuale o di srl con socio unico, nel caso di mancanza di un farmacista collaboratore.

j) Ove vi sia necessità di astenersi dall’attività lavorativa nel periodo assistibile di cui all’art. 70 comma 1 del dlgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni:

1. per le iscritte titolari di farmacie ubicate in Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, nel caso di mancanza di un farmacista collaboratore

2. per le iscritte titolari di esercizi abilitati alla vendita diretta di farmaci, ai sensi dell’art. 5 del dl n. 223/2006 convertito in l. n. 248/2006 e successive modificazioni e integrazioni, in forma di impresa individuale o di srl con socio unico, nel caso di mancanza di un farmacista collaboratore.

k) in caso di spese sostenute per la frequenza dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia.

Art. 8
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER FIGLI DISABILI
DI ETA’

INFERIORE AI 21 ANNI

Destinatari di tale prestazione sono:

  1. a)  gli iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione effettive all’Enpaf,

  2. b)  gli assicurati con almeno quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive di cui quattro nei sette anni precedenti la data della domanda;

  3. c)  i pensionati Enpaf.

La prestazione spetta agli aventi diritto di cui al comma 1 che hanno figli di età inferiore ai 21 anni.

Ferma restando la condizione di disabilità di cui all’art. 6, per i figli disabili di età inferiore ai 21 anni, si provvederà all'erogazione di un sussidio straordinario, a titolo di contributo per le spese sostenute dall’iscritto o dall’assicurato in diretta connessione con la condizione di disabilità, per un importo che verrà fissato dal Consiglio di amministrazione nel suo ammontare minimo e massimo. In ogni caso l’importo del sussidio non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute e attestate dalla relativa documentazione fiscale.

Verranno prese in considerazione, purché attestate dalla relativa documentazione fiscale, le spese mediche connesse alla condizione di disabilità, quelle relative all'assistenza specifica (spese infermieristiche, riabilitative, educative, psicoterapeutiche), le spese sostenute per mezzi di deambulazione del disabile nonché quelle relative a sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile. Vengono altresì riconosciute le spese di trasporto e di soggiorno per i familiari, ove si renda necessario l'accompagnamento del soggetto disabile nei luoghi di diagnosi e di cura.

La natura e la gravità della minorazione potranno essere soggetti a verifica da parte di un sanitario di fiducia dell’Enpaf.

Art. 9
SPESE MEDICO
SANITARIE

Destinatari di tale prestazione sono: a) i pensionati Enpaf;

b) gli iscritti con almeno otto anni di iscrizione e contribuzione;

c) i supersiti di cui all’art. 1, c. 3.

Si provvederà all'erogazione di un sussidio straordinario, a titolo di contributo per le spese sostenute dall’iscritto, dal pensionato o dal superstite aventi diritto che risultino in diretta connessione con un solo evento morboso per ciascun anno. Sono comprese anche le spese di trasporto e soggiorno che si presentino direttamente connesse con l’evento stesso.

Il contributo verrà fissato dal Consiglio di amministrazione nel suo ammontare minimo e massimo. In ogni caso l’importo del sussidio non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute e attestate dalla relativa documentazione fiscale e potrà essere graduato in relazione alla gravità dell’evento morboso. Il Consiglio di amministrazione provvede ad individuare i criteri per l’erogazione della prestazione tenendo presente il requisito della gravità medica ed economica dell’evento morboso che ha generato la spesa.

Al fine dell’erogazione della prestazione può essere disposto accertamento medico dall’Ente.

Art. 10
SPESE FUNERARIE E PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE

Destinatari di tali prestazioni sono:

  1. a)  i pensionati Enpaf;

  2. b)  gli iscritti con almeno otto anni di iscrizione e contribuzione;

  3. c)  i superstiti di cui all’art. 1, c. 3 ancorché non fiscalmente a carico del pensionato o del farmacista deceduto.

Per quanto riguarda le spese funerarie, il Consiglio di amministrazione è competente a fissare l’ammontare minimo e massimo del rimborso che viene riconosciuto e che, in ogni caso, non può essere inferiore al 60% delle spese sostenute e documentate dalle relative attestazioni fiscali.

Ai superstiti di cui al comma 1 che hanno versato la contribuzione obbligatoria Enpaf per l'anno del decesso senza maturare il diritto a pensione, può essere corrisposto un importo pari alla metà dell'onere contributivo previdenziale versato. La prestazione è cumulabile con il rimborso delle spese funerarie.

In caso di decesso del pensionato o dell’iscritto, al coniuge superstite verrà corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria una tantum non inferiore a euro 4.000,00 cui si aggiunge un importo non inferiore a euro 500,00 per ciascuno dei figli fiscalmente a carico. Detto trattamento assistenziale non è ripetibile negli anni successivi ed è cumulabile con le provvidenze di cui ai commi 2 e 3 ed è connesso alle condizioni di bisogno economico individuate dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri di cui all’art.4. L’importo della prestazione, previa valutazione di compatibilità economica, può essere aggiornato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 11
SPESE DI OSPITALITA’ PRESSO CASE DI RIPOSO

Destinatari di tali prestazioni sono i soggetti titolari di pensione Enpaf che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. Il contributo verrà fissato dal Consiglio di amministrazione nel suo ammontare minimo e massimo. In ogni caso l’importo del sussidio non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute e attestate dalla relativa documentazione fiscale.

Gli importi della prestazione saranno ridotti del 50% qualora il pensionato sia ricoverato con oneri a parziale carico di enti pubblici o privati.

La prestazione è incompatibile con i sussidi a carattere continuativo.

Art. 12 CALAMITA’ NATURALI

Per calamità naturale si intende una situazione di grave danno per le persone e per i beni e che per natura o estensione debba essere fronteggiata con interventi straordinari. Sono tali, gli eventi derivanti da fenomeni idrogeologici, sismici o vulcanici nonché ogni altro evento calamitoso verificatosi sul territorio nazionale, per i quali, secondo le normative vigenti, sia stato dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza.

Destinatari di tale prestazione sono:

  1. a)  i pensionati Enpaf;

  2. b)  iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione.

Le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 2 riguardano i danni all’abitazione principale di proprietà, ai locali destinati all’esercizio dell’attività professionale, nonché i danni reddituali derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro dipendente conseguenti all’evento calamitoso.

Il Consiglio di amministrazione è competente ad adottare, anche in deroga alla situazione di bisogno economico, i provvedimenti di attuazione in concomitanza con gli eventi calamitosi, stabilendo stanziamenti, misura delle prestazioni e procedure semplificate per la presentazione delle relative domande ed eventualmente estendendo le provvidenze ai superstiti dei soggetti di cui al comma 2, deceduti a causa degli eventi calamitosi. Il Consiglio di amministrazione può adottare anche iniziative assistenziali in presenza di eventi naturali che possono essere fronteggiati con interventi ordinari.

Art. 13
SITUAZIONI DI GRAVE DIFFICOLTA’ ECONOMICA

L'assistenza straordinaria indennitaria viene erogata in favore del farmacista iscritto a condizione che, al momento della domanda, abbia unanzianità di iscrizione e di contribuzione minima di otto anni.

Le prestazioni di assistenza sono previste:

a) per gli iscritti con almeno 45 anni di età in caso di intervenute difficoltà economiche conseguenti alla diminuzione, riscontrata rispetto all’anno precedente quello della domanda, di almeno il 30% del reddito di lavoro o di impresa derivante dall'attività professionale del richiedente;

b) per gli iscritti in caso di malattia o infortunio se l'evento, non coperto da polizza assicurativa, abbia direttamente inciso sulla capacità lavorativa e, quindi, sul reddito di lavoro, per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi;

c) per gli iscritti di età compresa tra i sessanta ed i sessantacinque anni che svolgono attività lavorativa da cui derivi un reddito escluso da imposizione o che sono unicamente titolari di pensione esclusa da imposizione;

d) la prestazione prevista per il caso di cui alla lett. c) è estesa anche al coniuge superstite che presenti i medesimi requisiti richiesti all'iscritto.

La prestazione è reiterabile ove permangano o si ripresentino le condizioni indicate alle lettere da a) a d).

Il Consiglio di amministrazione stabilisce la misura delle prestazioni in relazione alle diverse tipologie di intervento.

Art. 14 DISOCCUPAZIONE

La prestazione è prevista a favore dell’iscritto che abbia cumulativamente i seguenti requisiti:

  1. a)  età pari o superiore a quaranta anni;

  2. b)  otto anni di iscrizione e contribuzione;

  3. c)  condizione di disoccupazione temporanea e involontaria in atto al momento della domanda da almeno sei mesi.

Per l’iscritto che abbia i requisiti di cui al comma 1 è prevista l’erogazione di un sussidio una tantum commisurato a sei mensilità dell’importo massimo della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) di cui all’art. 4, c. 2 del d.lgs n. 22/2015 e successive modificazioni.

Il Consiglio di amministrazione può, valutata la compatibilità economica, prevedere un aumento della prestazione in presenza di familiari a carico.

La prestazione può essere riconosciuta per un massimo di due volte, con un intervallo non inferiore a ventiquattro mesi. Esaurita l’erogazione, se permane o si ripropone lo stato di disoccupazione involontaria, potrà essere corrisposto, annualmente, per un massimo di due volte, un sussidio straordinario di importo non inferiore a 1.000,00 euro indicizzato a condizione che l’iscritto abbia cumulativamente i seguenti requisiti:

  1. a)  un’età pari o superiore a cinquanta anni;

  2. b)  almeno quindici anni di iscrizione e contribuzione.

Art. 15
MISURE DI CONCILIAZIONE VITA
LAVORO

Al fine di sostenere il lavoro femminile ed in attuazione di quanto disposto all’art. 7, l’Enpaf per le ipotesi di cui alle lett. i) e j) provvede:

  1. a)  alla copertura della perdita di reddito subita dalle farmaciste esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo;

  2. b)  alla copertura degli oneri connessi all’assunzione di un farmacista per la conduzione della farmacia, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 475/1968 e successive modificazioni;

  3. c)  alla copertura degli oneri connessi all’assunzione di un farmacista per la conduzione degli esercizi abilitati alla vendita diretta di farmaci ai sensi dell’art. 5 del dl n. 223/2006.

Il Consiglio di amministrazione, in relazione alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce il livello di copertura che comunque non potrà essere inferiore al 30% della perdita del reddito professionale di cui alla lettera a) o al 30% degli oneri di cui alle lettere b) e c) sostenuti dalla farmacista.

ART. 16
ALTRE MISURE PER LA CONCILIAZIONE VITA
LAVORO

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, l’Enpaf assicura il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia sostenute dall’iscritto con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione o dal coniuge superstite.

Il contributo verrà fissato dal Consiglio di amministrazione nel suo ammontare minimo e massimo. In ogni caso l’importo del sussidio non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute e attestate dalla relativa documentazione fiscale.

TITOLO III ALTRE PRESTAZIONI

Art. 17 PROVVIDENZE PER STUDI

Il Consiglio di amministrazione approva annualmente il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli ed orfani di farmacisti con almeno otto anni di iscrizione e contribuzione. Il bando deve essere ripartito per sezioni separate, a seconda dei diversi gradi di istruzione. Le prestazioni delle diverse sezioni non sono cumulabili tra di loro nel medesimo anno.

I figli e gli orfani dei farmacisti, per avere diritto a ricevere la borsa di studio, non devono essere ripetenti, devono essere in corso ed in regola con il piano di studi.

Il Consiglio di amministrazione determina i criteri per la formazione della graduatoria delle diverse sezioni, sulla base della valutazione congiunta della situazione di bisogno economico, individuata secondo i criteri stabiliti dal Consiglio medesimo di cui all’art.4, e del merito scolastico/accademico. Il Consiglio di amministrazione, previa valutazione della

compatibilità economica, stabilisce gli importi delle prestazioni per i singoli gradi di istruzione e lo stanziamento annuale relativo all’iniziativa.

A favore dei farmacisti iscritti che frequentino una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1° agosto 2005 e successive modificazioni e integrazioni, può essere erogato un contributo annuale. Tale contributo, che viene erogato a domanda dell’avente diritto, è reiterabile per tutta la durata del corso stesso. Il Consiglio di amministrazione è competente a fissare l’ammontare della prestazione, lo stanziamento relativo all’iniziativa e le condizioni economiche, secondo i criteri di cui all’art. 4, per avere accesso alla prestazione.

Art. 18
INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE

Allo scopo di favorire l’occupazione degli iscritti, può essere previsto un contributo a favore degli iscritti titolari di farmacia che occupino, con un contratto di lavoro dipendente, farmacisti iscritti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a)  età non superiore ai trenta anni; oppure

  2. b)  età pari o superiore ai cinquanta anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi.

L’assunzione deve avvenire con la qualifica di collaboratore di farmacia privata ai sensi del CCNL delle farmacie private. Il rapporto di lavoro al momento della domanda deve essere in atto da almeno otto mesi e da non più di tre anni.

Il Consiglio di amministrazione è competente a fissare lo stanziamento relativo alla presente iniziativa e l’ammontare del contributo, che è percentualmente commisurato all’importo degli oneri complessivi connessi all’assunzione del farmacista e correlato alla durata del rapporto di lavoro.

Il Consiglio di amministrazione può determinare l’estensione del contributo a favore di iscritti titolari di esercizi diversi dalla farmacia.

CAPO II

INIZIATIVE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E ALTRE COPERTURE DI WELFARE INTEGRATO

Art. 19
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E COPERTURE PER MORTE,
INVALIDITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA

La Fondazione assicura, ad integrazione di quanto previsto al Capo I, una copertura sanitaria integrativa a tutti gli iscritti e ai titolari di pensione diretta Enpaf.

Le prestazioni sanitarie fornite ad integrazione di quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale sono erogate, a prescindere dalla condizione di bisogno economico di cui al Capo I, attraverso la stipula di una convenzione con un Fondo sanitario, Ente, Cassa, o società di mutuo soccorso avente finalità esclusivamente assistenziale.

Le modalità con cui verranno assicurate le prestazioni integrative, nonché lo stanziamento necessario a finanziare la copertura, sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione valuta lattivazione della copertura integrativa, sulla base di un piano sanitario contenente un nomenclatore/tariffario, avendo a riferimento la necessità di coprire almeno i seguenti eventi:

- morte, invalidità permanente ed infortunio;
- grandi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici;
- ricoveri relativi a grandi eventi e a grandi interventi chirurgici;
- prestazioni specialistiche collegate a patologie gravi e certificate; - non autosufficienza.

Art. 20
O
PERATIVITA’ ED ESTENSIONI DELLA COPERTURA

La Fondazione, attraverso convenzione da stipularsi ai sensi del comma 2 dell’art.19, predispone forme di assistenza integrative dedicate al nucleo familiare, cui l'iscritto o pensionato Enpaf potrà estendere la copertura, con oneri a carico degli stessi, la cui misura è prevista nel piano sanitario deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Le prestazioni hanno carattere esclusivamente economico ed integrativo di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e riguardano solo quelle previste dal tariffario presente nel piano sanitario.

Art. 21
CONVENZIONAMENTI CON ISTITUTI DI CREDITO FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE
INTEGRATA DELL’ISCRITTO

La Fondazione può stipulare una o più convenzioni con istituti di credito per la concessione di prestiti d'onore, mutui agevolati per acquisto della prima casa di abitazione o per l'acquisto e la ristrutturazione dei locali della farmacia.

Le convenzioni di cui al comma precedente vengono disciplinate e comunicate agli iscritti con le modalità previste dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione valuta inoltre l'opportunità di estendere le ipotesi di convenzionamento anche ad altri servizi ritenuti utili per i farmacisti.

ART. 22 INCOMPATIBILITA’

Fatta salva la condizione di miglior favore per l’avente diritto, l’erogazione di prestazioni disciplinate dall’art.19 esclude il diritto alle prestazioni di cui al Capo I.

CAPO III
NORME ATTUATIVE E FINALI

Art. 23
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è competente a stabilire i criteri di valutazione della situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente la prestazione e le modalità per la presentazione delle domande da indirizzare alla sezione assistenza, nonché ad approvare la modulistica e a fissare eventuali termini di decadenza.

Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione stabilisce il regime delle incompatibilità relativamente alle prestazioni assistenziali erogate dall’Ente e anche rispetto a prestazioni di analoga natura erogate da altri Enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Le prestazioni assistenziali a carattere continuativo non sono cumulabili né reversibili.

Fatto salvo quanto già previsto dal presente regolamento, il Consiglio di amministrazione può deliberare a carico della Sezione assistenza iniziative particolari a favore di gruppi di iscritti individuati dal Consiglio medesimo che, per la loro particolare condizione lavorativa, necessitino di interventi assistenziali. In queste ipotesi, oltre a stabilire le condizioni per l’individuazione dello stato di bisogno economico del richiedente, il Consiglio fissa lo stanziamento necessario per la copertura dell’iniziativa.

Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI

E’ abrogato l’art. 3, commi 2, 3 e 4 nonché gli artt. dal 37 al 41 del Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione ENPAF. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento di assistenza, il Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione ENPAF, approvato con decreto interministeriale 7.11.2000 e successive modificazioni e integrazioni, assumerà la denominazione di Regolamento di previdenza della Fondazione ENPAF.

I ricorsi contro provvedimenti di diniego, totale o parziale, delle prestazioni devono essere proposti al Comitato Esecutivo dell'Enpaf ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. o posta PEC entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di parziale accoglimento o di rigetto dell’istanza. Per la decorrenza del termine di decadenza, farà fede la data di spedizione riportata sul timbro postale o la data della ricevuta telematica di avvenuta consegna.

Le prestazioni di assistenza continuativa in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono mantenute sino al 31 dicembre dell’anno per cui sono state accordate.

In caso di decesso del beneficiario, gli importi non riscossi non verranno corrisposti agli eredi in quanto le prestazioni di natura assistenziale hanno carattere strettamente personale.

A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento è istituita una Commissione di studio per la verifica dell’effetto della riforma del Regolamento di assistenza e la

formulazione di proposte di modifica, i cui componenti verranno nominati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione.

Ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali è necessario che l’iscritto sia in regola con il versamento della contribuzione, nei limiti della prescrizione. Nei casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare eventuali determinazioni in deroga al requisito della regolarità contributiva.

Nei casi in cui al farmacista, ai fini del presente Regolamento, viene richiesta un’anzianità minima di iscrizione e contribuzione, è necessario che al momento della domanda lo stesso risulti iscritto da almeno due anni.

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