ENPAF

03/08/2017
CIRCOLARE INFORMATIVA SUL NUOVO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ENPAF

ROMA, 10 LUGLIO 2017

CIRCOLARE INFORMATIVA
SUL NUOVO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ENPAF
(approvato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36/0007157/MA004-A007-11432 del 13/06/2017)

Il Regolamento di assistenza si compone di tre Capi, tre Titoli e 24 articoli. Il Capo I include i tre Titoli e contiene le disposizioni relative all’assistenza propriamente detta, dunque, alla disciplina delle prestazioni connesse alla situazione di bisogno economico, mentre il Capo II contiene la disciplina relativa alla protezione integrativa degli iscritti e pensionati Enpaf non connessa alla situazione di bisogno economico dell’interessato. Il Capo III include le disposizioni relative alle competenze attuative del Consiglio di amministrazione e le disposizioni finali.

BENEFICIARI

In linea generale, possono accedere alle prestazioni assistenziali gli iscritti all’Enpaf, i titolari di pensione Enpaf, gli assicurati, ossia i soggetti cancellati dall’Enpaf (solo per una parte limitata delle prestazioni previste) e i superstiti dei predetti, individuati nel coniuge, nei figli e nei genitori fiscalmente a carico del farmacista al momento del decesso. La previsione generale viene, nell’ambito dell’articolato, diversamente definita a seconda della tipologia di prestazione.

ENTRATE DELLA SEZIONE

La Sezione assistenza viene finanziata, oltre che con il contributo a carico degli iscritti, anche con una quota di redditi patrimoniali delle attività dell’Ente. Il Regolamento prevede che il Consiglio nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione e previa verifica dell’effetto della misura sulla stabilità della gestione pensionistica, possa destinare alla Sezione assistenza, con propria deliberazione da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, una quota non superiore al 10% dei proventi riferiti a cedole obbligazionarie e dividendi azionari del patrimonio mobiliare, accertati nell’ultimo bilancio di esercizio. Inoltre, attraverso una procedura più snella, che non richiede alcuna verifica sulla stabilità, il Regolamento prevede che possano essere destinate alla Sezione assistenza le entrate derivanti dalle somme aggiuntive e dagli interessi dovuti per evasione ovvero omissione contributiva; in questo caso, pertanto, sarà sufficiente una deliberazione del Consiglio nazionale approvata dai Ministeri vigilanti.

CONDIZIONI ECONOMICHE CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di assistenza, il Consiglio di amministrazione individua periodicamente i criteri di valutazione della situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente la prestazione stessa. A tal

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fine, il Consiglio di amministrazione dovrà tener conto, relativamente al nucleo familiare, dei seguenti elementi:

  1. a)  del reddito complessivo ai fini IRPEF;

  2. b)  del reddito di impresa o prodotto in forma associata;

  3. c)  del reddito di lavoro autonomo;

  4. d)  della presenza di proprietà immobiliari e dei redditi fondiari;

  5. e)  del numero di componenti il nucleo familiare;

  6. f)  della presenza nel nucleo familiare di persone disabili.

Eventualmente, il Consiglio di amministrazione potrà tener conto anche:

  1. g)  della presenza di redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di

    imposta;

  2. h)  del patrimonio mobiliare.

    CAPO I

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Le prestazioni assistenziali propriamente dette (che presuppongono la situazione di bisogno economico) sono di due tipi.

La prima è l’assistenza continuativa, che consiste nella erogazione di una rendita mensile collegata all’età o alla presenza di figli disabili di età superiore ai 21 anni.

Il secondo tipo di prestazione è costituito dall’assistenza straordinaria a sua volta riconducibile a due categorie: I) erogazione di contributi connessi a determinate tipologie di spese, II) erogazione di indennità con finalità di integrazione del reddito del richiedente.

ASSISTENZA CONTINUATIVA

PER ETA’

La prestazione collegata all’età riguarda: I) farmacisti pensionati Enpaf che abbiano compiuto il 65° anno di età (ad es. i titolari di pensione di reversibilità o indiretta) o il 60° se titolari di pensione di invalidità; II) farmacisti iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età e abbiano almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione; III) farmacisti assicurati, dunque non più iscritti, che abbiano compiuto il 65° anno di età e abbiano almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione, di cui sette nei dieci precedenti la data della domanda; IV) superstiti dei farmacisti secondo l’ordine indicato dal Regolamento. L’importo mensile della prestazione non può essere inferiore all’ammontare dell’assegno sociale che, per l’anno corrente, è fissato a 448,07 euro. La prestazione assistenziale continuativa è corrisposta mensilmente e cessa il 31 dicembre dell’anno in cui è stata accordata, salvo poi essere riattivata per l’anno successivo, previa verifica dei requisiti di accesso alla prestazione.

PER FIGLI CON DISABILITA’ GRAVE E ALMENO 21 ANNI DI ETA’

L’Assistenza continuativa per figli di età non inferiore a 21 anni con grave disabilità è erogabile a favore di: I) farmacisti iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione; II) assicurati, dunque farmacisti non più iscritti, con almeno quindici anni di iscrizione e contribuzione, di cui quattro nei sette anni precedenti la data della domanda;

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III) pensionati Enpaf. Importi e modalità di erogazione sono gli stessi previsti per la prestazione collegata all’età.
N.B. Le prestazioni assistenziali a carattere continuativo non sono né cumulabili né reversibili.

ASSISTENZA STRAORDINARIA

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PARZIALE RIMBORSO DELLE: Spese sostenute per figli disabili di età inferiore ai 21 anni.

L’iniziativa si riferisce agli iscritti con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione e contribuzione, ai pensionati Enpaf e agli assicurati, con gli stessi requisiti previsti per l’assistenza continuativa per figli disabili, che abbiano figli disabili di età inferiore ai 21 anni. Le spese devono essere direttamente connesse con la condizione di disabilità, con l’eccezione delle spese di trasporto e soggiorno per i familiari, ove si renda necessario l’accompagnamento del disabile nei luoghi di diagnosi e cura.

Spese medico sanitarie.

L’iniziativa riguarda i pensionati Enpaf, gli iscritti con almeno otto anni di anzianità di iscrizione e contribuzione e i superstiti. Le spese devono essere direttamente connesse con l’evento morboso (uno solo per ciascun anno), anche in questo caso con l’eccezione delle spese di trasporto e soggiorno con le medesime caratteristiche di cui sopra.

Spese funerarie.

L’iniziativa riguarda la stessa categoria di beneficiari del rimborso delle spese medico – sanitarie con l’unica eccezione per il genitore superstite del farmacista che ha diritto a richiedere le prestazioni ancorché non sia fiscalmente a carico del farmacista stesso. Oltre al rimborso delle spese funerarie, si prevede: I) nel caso in cui il superstite abbia versato la contribuzione obbligatoria per l’anno del decesso senza avere acquisito il diritto a pensione, allo stesso può essere corrisposto un importo pari alla metà dell’onere contributivo versato; II) al coniuge superstite può essere corrisposto un contributo “una tantum” non inferiore a 4.000,00 euro, cui si aggiungono, sempre “una tantum” 500,00 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico.

Spese di ospitalità presso case di riposo.
L’iniziativa riguarda tutti i soggetti titolari di pensione Enpaf che abbiano compiuto il 70°

anno di età.

Per tutte le sopraelencate tipologie di spese, il Regolamento prevede che, in ogni caso, il contributo che dovrà essere erogato agli aventi diritto a titolo di rimborso non potrà essere inferiore:

1. al 50% delle spese medico sanitarie, di quelle sostenute per i figli disabili e di quelle sostenute per ospitalità presso case di riposo;

2. al 60% delle spese funerarie.

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E’ fatta salva la competenza del Consiglio di amministrazione di individuare aliquote superiori.

Spese connesse a danni da calamità naturali.

Occorre il verificarsi di un evento per il quale vi sia stata, secondo la vigente normativa, la dichiarazione dello stato di emergenza. Destinatari delle prestazioni sono i pensionati ENPAF, gli iscritti con una anzianità di iscrizione e contribuzione pari ad almeno cinque anni. È prevista la copertura dei danni: I) all’abitazione principale di proprietà; II) ai locali destinati all’esercizio dell’attività professionale; III) derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro dipendente conseguenza diretta dell’evento calamitoso.

Altre misure di conciliazione vita lavoro.

L’istituto è diretto a fornire copertura alle spese per la frequenza di asili nido e della scuola per l’infanzia. Si richiede una anzianità di iscrizione e contribuzione minima di cinque anni. L’istituto si riferisce all’iscritto o, in alternativa, esclusivamente al coniuge superstite. L’importo del sussidio non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute e attestate dalla relativa documentazione fiscale.

PRESTAZIONI INDENNITARIE UNA TANTUM.

Situazione di grave difficoltà economica.

E’ un istituto riferito al farmacista iscritto con almeno otto anni di iscrizione e contribuzione e: I) che abbia compiuto i 45 anni di età, che si trovi in una situazione di difficoltà economica evidenziata dalla diminuzione in misura non inferiore al 30% del reddito di lavoro o di impresa rispetto a quello percepito nell’anno precedente la data della domanda; II) che sia stato colpito da malattia o infortunio che abbiano direttamente inciso sulla sua capacità lavorativa e, quindi sul suo reddito, producendo una riduzione per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi; III) che abbia un’età compresa tra i sessanta e i sessantacinque anni, che svolga attività lavorativa da cui derivi un reddito che si trovi all’interno del livello dell’esenzione da imposizione fiscale ovvero sia esclusivamente titolare di pensione di importo escluso da imposizione.

Disoccupazione.

E’ un istituto che riguarda l’iscritto che si trovi in stato di disoccupazione temporanea e involontaria da almeno sei mesi, al momento della domanda, abbia compiuto i 40 anni di età ed abbia almeno otto anni di iscrizione e contribuzione. L’ammontare del sussidio per disoccupazione è commisurato a sei mensilità della misura massima della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego erogata dall’INPS. Dopo la prima erogazione, l’iscritto può chiedere una seconda prestazione con un intervallo minimo di ventiquattro mesi.

Misure di conciliazione vita lavoro.

Si tratta di una iniziativa nuova, diretta a dare sostegno ad alcune categorie di iscritte, le quali potrebbero trovarsi in una situazione di difficoltà economica di fronte alla gravidanza e alla maternità. Ci si riferisce, in particolare, a due ipotesi: I) alla necessità per l’iscritta in stato di gravidanza di astenersi dall’attività lavorativa prima del periodo

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assistibile previsto dal TU maternità, ossia due mesi prima e tre dopo l’evento; II) alla necessità per l’iscritta di astenersi dall’attività lavorativa durante il periodo assistibile.
La prima ipotesi riguarda: I) le farmaciste lavoratrici autonome per le quali un obbligo di astensione prima dell’inizio del periodo assistibile può comportare una perdita in termini di reddito; II) le titolari di farmacie rurali ubicate in Comuni con popolazione non superiore ai 1.000 abitanti che, se prive di un farmacista collaboratore, devono assumerne uno per rispettare l’obbligo di apertura dell’esercizio; III) le titolari di “Parafarmacie” prive di un farmacista collaboratore, che pur non avendo un obbligo di apertura, per non subire una perdita di reddito a causa della chiusura, devono sostenere l’onere economico dell’assunzione di un farmacista per la conduzione dell’esercizio.

La seconda ipotesi si riferisce alle titolari degli esercizi di cui sopra per le medesime necessità, ma non alle farmaciste in regime di lavoro autonomo, alle quali l’indennità di maternità viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento, e dunque, si tratta di iscritte che non dovrebbero subire perdite economiche di rilievo dall’evento.

Provvidenze per studi

La previsione ricalca un istituto assistenziale consolidato; il Consiglio di amministrazione, infatti, approva annualmente il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli e orfani di farmacisti che abbiano una anzianità di iscrizione e contribuzione pari ad almeno otto anni. Il bando è ripartito per sezioni corrispondenti ai diversi gradi di istruzione e, per ogni sezione, viene formata una graduatoria in base al merito e alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Oltre all’istituto delle borse di studio, si aggiunge la novità della previsione di un intervento a favore dei farmacisti iscritti che frequentano una scuola di specializzazione nell’ambito del settore farmaceutico. Il contributo è reiterabile per tutta la durata della scuola e viene fissato dal Consiglio di amministrazione. Non è richiesta alcuna anzianità assicurativa minima.

Interventi per favorire l’occupazione.
Si tratta di un contributo erogabile al titolare di farmacia, che assuma con un contratto

di lavoro dipendente:

  1. un farmacista di età non superiore ai trenta anni (incentivo all’occupazione giovanile);

    oppure

  2. un farmacista che abbia compiuto cinquanta anni e si trovi in stato di disoccupazione temporanea e involontaria da almeno sei mesi (incentivo al ricollocamento lavorativo).

    La disposizione pone, relativamente all’assunzione del farmacista, il vincolo della

qualifica di collaboratore di farmacia, con il rispetto dei parametri economici e normativi del vigente CCNL delle farmacie private; il Consiglio di amministrazione potrà prevedere l’estensione dell’iniziativa anche al di fuori dell’ambito della farmacia.

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Occorre segnalare che accanto agli interventi che il Regolamento prevede come obbligatori, ve ne sono alcuni la cui attivazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di amministrazione: si tratta, in particolare, degli interventi per favorire l’occupazione e delle iniziative a favore degli iscritti che frequentino una scuola di specializzazione.

Il Capo I del Regolamento sopra illustrato necessita, per la sua applicazione, di delibere attuative da parte del Consiglio di amministrazione dell’Enpaf; pertanto, al fine di garantire una continuità in termini di erogazione delle prestazioni, è stata prorogata fino alla data di adozione delle citate delibere, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, l’efficacia della deliberazione consiliare adottata, per l’anno corrente, relativamente all’erogazione delle prestazioni di assistenza continuativa e straordinaria.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di assistenza dovranno essere presentate all’Ente dall’interessato, per il tramite dell’Ordine presso cui lo stesso sia iscritto o da ultimo sia stato iscritto, ancorché il parere dell’Ordine non sia più necessario. Si ritiene che, a differenza delle altre diposizioni regolamentari, per le quali si rende necessaria l’adozione di una serie di delibere attuative, questa norma sia già in vigore.

CAPO II

Il Capo II del Regolamento “Iniziative di assistenza sanitaria integrativa e altre coperture per morte, invalidità e non autosufficienza” rappresenta la parte più innovativa. Sono, infatti, previsti interventi a carico dell’Ente non collegati alla situazione di bisogno economico e, tendenzialmente, riferiti a tutta la collettività degli iscritti e pensionati.

Assistenza sanitaria integrativa e copertura per morte, invalidità e non autosufficienza.

Si tratta di forme di protezione sanitaria integrativa che vengono garantite agli iscritti o ai titolari di pensione diretta Enpaf; la modalità stabilita per garantire questa tipologia di intervento esclude la gestione diretta ed opta per la soluzione convenzionale indiretta, prevedendo l’instaurazione di un rapporto contrattuale con un fondo sanitario, un ente o cassa o una società di mutuo soccorso, con finalità esclusivamente assistenziale, operanti conformemente alla normative vigenti.

A tale riguardo, si precisa che la copertura sanitaria integrativa sarà operativa non appena sarà stata attivata la specifica convenzione, di cui verrà data tempestiva comunicazione.

La controparte dovrà garantire il contenuto minimale della copertura medesima, che dovrà riguardare:

1. morte,invaliditàpermanenteedinfortunio;

  1. grandi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici;

  2. ricoveri relativi a grandi eventi e a grandi interventi chirurgici;

  3. prestazioni specialistiche collegate a patologie gravi e certificate;

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5. nonautosufficienza. Estensione della copertura.

Si prevede la possibilità che, nell’ambito del rapporto di convenzionamento, venga inclusa la facoltà per il farmacista di estendere, con onere a suo carico, la copertura del piano sanitario di assistenza integrativa ai componenti del suo nucleo familiare.

Altre iniziative di protezione integrativa.

L’Enpaf potrà attivare, in rapporto convenzionale diretto, altre iniziative a favore degli iscritti come la concessione di prestiti d’onore o di mutui agevolati per acquisto prima casa o per la ristrutturazione o l’acquisto dei locali della farmacia.

CAPO III

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è competente:

  •   a stabilire i criteri di valutazione della situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente la prestazione, nonché ad approvare la modulistica e a fissare eventuali termini di decadenza;

  •   a stabilire il regime delle incompatibilità;
    a deliberare ulteriori iniziative assistenziali in favore di gruppi di iscritti che, per la

    loro particolare condizione lavorativa, necessitino di interventi assistenziali specifici.