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30/11/2017
Sinasfa Previdenza complementare.

La previdenza complementare può aiutare i neo laureati ed i colleghi ad ottenere una pensione più dignitosa? In base ai dati raccolti da Sinasfa sembrerebbe di si!

 

A partire dagli anni Novanta, il progressivo aumento della durata della vita media (che implica un allungamento del periodo di pagamento delle pensioni) e il forte rallentamento della crescita economica (che ha portato causa una sensibile riduzione dei contributi versati) hanno imposto profondi cambiamenti nel sistema pensionistico del paese. In particolare:

  • è stata innalzata sia l’età per andare in pensione sia l’anzianità contributiva minima;
  • il calcolo dell’importo della pensione è legato all’ammontare dei contributi versati, alla crescita del PIL e alla cosiddetta “speranza di vita” al momento del pensionamento.

Inoltre, la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell’inflazione e non è più legata in alcun modo all’aumento delle retribuzioni. Ne consegue che, fin dall’inizio dell’attività lavorativa, diventa particolarmente opportuno stimare il proprio tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria per valutare se, una volta raggiunta la pensione, potrà garantire un tenore di vita adeguato e di conseguenza valutare quanto (e in che modo) si dovrà ottenere dalla previdenza complementare.

L’introduzione del metodo di calcolo contributivo, quindi, fa sì che l'assegno pensionistico sarà sempre più basso. Ad esempio, per un giovane lavoratore dipendente che ha iniziato a lavorare nel 1996 con un reddito attuale di 15.000 euro, una prospettiva media di crescita salariale (2%) e che andrà in pensione a circa 67 anni, la pensione sarà pari a circa il 62% dell'ultimo stipendio percepito.

Considerata questa riduzione della prestazione pensionistica pubblica, il Legislatore ha accompagnato i provvedimenti restrittivi con una serie di disposizioni a sostegno di forme di pensione private. Disposizioni che consentono la nascita di nuovi Fondi pensione privati e la regolamentazione di quelli già in essere con strumenti di tutela e supporto da parte dello Stato, promotore di una disciplina di sostegno fiscale. L'idea è incentivare tutti i lavoratori a optare per l'adesione alla previdenza complementare così da mantenere un tenore di vita da pensionati simile a quello che avevano durante la vita lavorativa, mediante (almeno) un 20/25% di pensione aggiuntiva.

La pensione "complementare" si costruisce, quindi, attraverso la sottoscrizione di fondi pensione a cui tutti possono aderire (lavoratori e non). I fondi pensione sono una specie di cassa comune-salvadanaio in cui confluiscono i contributi versati dai diversi iscritti, contributi che vengono gestiti in modo professionale e nel rispetto di precise regole d'investimento, per consentire poi di erogare le prestazioni in rendita periodica o capitale.

Sul mercato troviamo tre categorie di fondi pensione :

  • i fondi negoziali o contrattuali, istituiti dai contratti di lavoro, ai quali possono aderire i lavoratori dipendenti privati e pubblici di quella specifica categoria o comparto o base territoriale ed, eventualmente, i loro familiari; ad esempio i dipendenti pubblici del comparto scuola al fondo Espero o i lavoratori privati del settore metalmeccanico al fondo nazionale Cometa (per i chimici, Fonchim) o i lavoratori veneti a Solidarietà Veneto, e così via.
  • i fondi aperti ai quali possono aderire tutti i lavoratori sia dipendenti, sia autonomi o liberi professionisti e anche coloro che non hanno un lavoro (percettori di redditi diversi o persone a carico); si può aderire sia individualmente sia in modo collettivo (accordi aziendali, di studi professionali o servizi o tra lavoratori appartenenti ad una determinata categoria, come avviene per i fondi negoziali).
  • i PIP (piani individuali pensionistici), vale a dire piani pensionistici gestiti mediante contratti di assicurazione sulla vita; solo ad adesione individuale, sono acquistabili da chiunque.

Il sistema “Fondi Pensione” presenta due caratteristiche principali:

  • adesione volontaria ovvero è possibile scegliere liberamente di aderire a uno o più fondi;
  • capitalizzazione individuale, ovvero i versamenti e relativi rendimenti affluiscono al conto del singolo aderente, formando la cosiddetta “posizione individuale”

Il fondo pensione è quindi un ottimo “libretto di risparmio” per sé e per la famiglia, sottoscrivibile da tutti i cittadini. Possono infatti aderire alle forme pensionistiche complementari:

  • lavoratori dipendenti privati e pubblici;
  • lavoratori autonomi o liberi professionisti;
  • lavoratori di tutte le tipologie contrattuali (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, occasionali, con voucher, partite IVA, associati in partecipazione, imprenditori);
  • coloro che non svolgono un’attività lavorativa, i pensionati (purchè si iscrivano almeno un anno prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia) e i soggetti fiscalmente a carico (coniuge e figli) qualora il fondo pensione lo consenta.

 

Per aderire a un fondo pensione è necessario sottoscrivere un modulo di adesione.

Attenta a un'adesione consapevole, la COVIP ha in particolare individuato le modalità che i fondi pensione devono seguire per l’iscrizione di un potenziale aderente. Innanzitutto, devono fornire preventivamente e gratuitamente all’interessato due documenti: “Informazioni chiave per l’aderente (Sezione I - Nota Informativa)” e “La mia pensione complementare” nella versione standardizzata. Il primo illustra le principali caratteristiche del fondo proposto, così da facilitare il confronto con le altre forme pensionistiche complementari, il secondo presenta l’evoluzione prevista della posizione individuale durante la permanenza nel fondo e calcola l’importo della rendita conseguente al momento del pensionamento. Il modello del documento si riferisce a figure-tipo generiche ed è redatto in base alle istruzioni COVIP. Per entrambi i documenti si possono avere informazioni più dettagliate e personalizzate ricorrendo a simulatori e comparatori presenti sul mercato.

Inoltre, è possibile richiedere e ricevere gratuitamente gli altri documenti del fondo: Nota informativa, Regolamento del Fondo e ogni altra documentazione in genere disponibile sul sito internet dell’ente. Coloro che sono già iscritti ad un’altra forma pensionistica complementare con obbligo di redazione della Scheda dei costi, inoltre, devono allegare tale scheda al modulo di adesione. Da ultimo, si deve compilare e sottoscrivere il “Questionario di Autovalutazione” (inserito nel modulo di adesione) per permettere la profilazione finanziaria dell’interessato analogamente a quanto avviene per gli altri investimenti di natura finanziaria. L’adesione si perfeziona quando il modulo è compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

Sono tuttavia possibili adesioni “tacite” o che non richiedono alcuna manifestazione di volontà.

La prima è possibile solamente per i dipendenti privati, al momento del primo impiego, quale conseguenza della necessità per il neoassunto di definire la destinazione del proprio TFR . Ecco come funziona. Al momento dell'assunzione, il lavoratore ha 6 mesi di tempo per indicare la destinazione del TFR compilando il Modulo TFR2, modulo predisposto dal Ministero del Lavoro che gli sarà consegnato dall'azienda :

Se compila il Modulo TFR2:

  • destinando il TFR all’azienda, questo rimane in azienda e segue le regole previste dal codice civile (art. 2120);
  • destinando il TFR ad un Fondo pensione compila anche il modulo di adesione e si iscrive con il TFR al fondo.

Se non compila il modulo TFR2 entro i 6 mesi aderisce in modalità tacita ad un fondo pensione cui viene destinato il TFR. Questo fondo pensione viene individuato tramite una specifica gerarchia prevista dalla legge:

  1. Fondo Pensione collettivo di riferimento
  2. in presenza di più Fondi Pensione collettivi, quello individuato da un accordo aziendale.
  3. mancando un accordo aziendale al Fondo con maggior numero di iscritti nell’azienda.
  4. se nessuno dei precedenti criteri può essere soddisfatto uno specifico Fondo INPS chiamato Fondinps.

L’adesione senza manifestazione di volontà, invece, è riferita all’adesione contrattuale a fondi negoziali prevista all’atto di rinnovi di contratti aziendali o nazionali di categorie di lavoratori.

Adesioni via web - La Covip, infine, ha indicato le modalità da seguire nel caso l’adesione alla previdenza complementare sia offerta tramite web. In questo caso, il sito deve innanzitutto evidenziare chiaramente i propri riferimenti, compreso il numero di iscrizione all’albo COVIP e le modalità di adesione. La relativa procedura deve prevedere poi che l’interessato acquisisca le “Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare versione standardizzata” tramite funzioni che diano evidenza di tale adempimento ed informare del diritto di recedere entro i termini e le modalità stabilite da COVIP. L’adesione via web avviene solo con il consenso espresso dell’interessato, preventivamente avvisato degli effetti dell’operazione, e si formalizza compilando e sottoscrivendo il modulo di adesione che può anche essere in formato informatico ma sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Da segnalare che l’interessato può recedere senza costi, oneri né motivazioni entro 30 giorni dall’adesione inviando al fondo una comunicazione tracciabile quale raccomandata A/R o altri mezzi indicati dall’ente. Il fondo rimborserà eventuali versamenti (al netto delle spese di adesione se presenti) entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di recesso.

Per scegliere il fondo pensione a cui aderire è utile e fortemente consigliabile verificarne i costi, le opzioni di investimento possibili, i rendimenti ottenuti dalla gestione finanziaria e farsi una stima di quanto versare per ottenere la pensione complementare desiderata.

Importante poi sottolineare come sia raccomandabile, in caso di adesione, iscriversi il prima possibile ai fondi pensione perché prima si inizia a versare, più lungo sarà il periodo contributivo e, di conseguenza, minore l’esborso mensile richiesto.

Il mercato della previdenza complementare è ampio e si articola su differenti tipologie di forme pensionistiche, che differiscono tra loro per modalità di istituzione e regole di adesione, anche se tutte accomunate dal medesimo scopo: garantire al lavoratore/pensionato una pensione integrativa da aggiungere a quella pubblica.

Fondi negoziali

I fondi pensione negoziali, detti anche chiusi o contrattuali o ad ambito definito, sono associazioni senza scopo di lucro, istituite nel rispetto dei criteri previsti dall’art.3 del Dlgs. 252/05: nascono quindi a seguito di Contratti Collettivi di Lavoro anche aziendali, da accordi collettivi, da regolamenti di enti o aziende, dalle regioni e dalla casse professionali privatizzate. Sono quindi fondi “chiusi” perché non può aderirvi qualunque lavoratore, ma solo quelli cui effettivamente si applica uno specifico contratto collettivo nazionale o, in ogni caso, effettivamente in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi, dai regolamenti o dalle leggi regionali che hanno portato alla costituzione del Fondo. Unica eccezione è costituta dai familiari a carico degli iscritti, cui è possibile associarsi al fondo qualora lo statuto/regolamento lo preveda.

L'iscrizione a questi fondi può avvenire direttamente o tacitamente ma, in ogni caso, è previsto che il lavoratore versi il TFR nella propria posizione individuale; inoltre, se versa al Fondo la quota minima prevista dagli accordi, beneficerà anche del contributo aggiuntivo dell'azienda come previsto da tali accordi, che possono poi stabilire anche la percentuale minima di TFR da versare al fondo. In assenza di indicazioni il conferimento è totale.

Ulteriore caratteristica da considerare è inoltre la partecipazione attiva alla vita del Fondo degli iscritti che, in quanto tali, ne diventano soci e possono partecipare all'elezione degli organi di amministrazione e controllo.

L’adesione alla previdenza complementare consente di accumulare nel tempo delle somme che serviranno poi a ottenere una serie di “prestazioni” sia nel corso della propria attività lavorativa sia durante la vecchiaia.

Innanzitutto, al raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile trasformare la propria posizione individuale in una rendita che costituirà a tutti gli effetti la propria pensione integrativa. La pensione complementare verrà pagata dall’impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica è convenzionata, sia che si tratti di una soluzione liberamente scelta dall'iscritto sia - in presenza di determinati requisiti di legge - che il fondo di riferimento sia un fondo preesistente o negoziale. La pensione così ottenuta può essere anche reversibile, al coniuge o a qualsiasi altro beneficiario eventualmente designato.

Non solo, al momento della pensione, è inoltre possibile ricevere la liquidazione della propria posizione individuale in un’unica soluzione fino a un massimo del 50% del capitale accumulato o il 100% se il 70% di tale capitale dà luogo ad una rendita vitalizia, non reversibile, inferiore al 50% dell'assegno sociale. Si tratta di un'opzione che consente di coprire importanti necessità immediate, esattamente come spesso accadeva in passato con la liquidazione del TFR. Ovviamente, la scelta è da valutarsi con attenzione, a seconda delle proprie esigenze del momento: normalmente, chi si affida alla previdenza complementare lo fa perché mosso dalla volontà di integrare la pensione obbligatoria e migliorare dunque la propria condizione da pensionato; viceversa, la liquidazione in un'unica soluzione può risolvere contingenze economiche del momento, ma esporre al rischio di difficoltà al protrasi dell'età anziana.

Bisogna tuttavia precisare che, già durante la fase di contribuzione, è possibile prelevare somme a titolo di anticipazione o di riscatto in relazione a determinate situazioni di difficoltà previste dalla legge e dal fondo pensione di riferimento (spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa, sostegno al reddito in caso di sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa). Anche in questi casi, si dovrà poi tenere presente che la somme prelevate - e non reintegrate - vanno a ridurre la posizione individuale e, di conseguenza, ciò di cui si disporrà al momento del pensionamento.

Aderendo alla previdenza complementare si beneficia di una tassazione favorevole per tutte le fasi: contribuzione, accumulo e prestazioni. Per i lavoratori dipendenti, il regime favorevole si applica anche al TFR versato al fondo. In dettaglio il regime fiscale delle tre fasi.

Contribuzione

Il totale dei contributi versati al Fondo sono deducibili alla fonte dal reddito complessivo dell’aderente per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite, non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo. In pratica avendo un reddito di 25.164 euro l’anno e versando 5.164,57 euro al fondo, si pagheranno le tasse solo su 20.000 euro.

Un'ulteriore facilitazione è stata prevista per i lavoratori la cui prima occupazione è successiva al 1° gennaio 2007 ai quali è consentito, nei venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione alla previdenza complementare, dedurre annualmente dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati in tali cinque anni di partecipazione, comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Questa complessa norma serve a consentire ai neolavoratori di sfruttare al massimo il limite di deducibilità: infatti, a inizio lavoro, è difficile avere versamenti (datoriali e propri) di 5.164,57 euro, con il risultato di perdere parte della deducibilità. Quest'opzione a partire dal sesto anno di lavoro consente di recuperare tale deducibilità, alzando il limite dei 5.164,57 euro per i successivi 20 anni fino a recuperare la deduzione disponibile e non sfruttata.

Infine, l’aderente che abbia chiesto e ricevuto un'anticipazione e desideri reintegrarla, per i contributi versati quali reintegro ed eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui, può scegliere di vedersi riconosciuto un credito d'imposta pari a quella pagata al momento dell’erogazione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Accumulo

Sul rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. Onde evitare una penalizzazione per l’investimento da parte dei Fondi in titoli del debito pubblico e in altri titoli ad essi equiparati i cui rendimenti scontano l’aliquota agevolata nella misura del 12,50%, la base imponibile dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei Fondi è determinata, relativamente ai rendimenti dei titoli pubblici ed equiparati, in base al rapporto tra l’aliquota del 12,50% e, quella della nuova legge, del 20%. In pratica, i rendimenti dei titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,5% (12,5/20*100= 62,5). L’aliquota applicabile è determinata sulla composizione del portafoglio al 31.12 dell’anno antecedente a quello in corso (composizione 2013 per tassazione nel 2014, composizione 2014 per tassazione nel 2015 e così via).

I rendimenti assoggettati a imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni (si veda il regime fiscale delle prestazioni).

Prestazioni

Anticipazioni

Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) si applica l’aliquota del 23%, a titolo di imposta, ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie alle quali si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.

Riscatto immediato totale cessazione per dimissioni volontarie, inoccupazione fino a 48 mesi anche in mobilità)

Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, si applica l’aliquota del 23%, a titolo di imposta definitiva.

Riscatto parziale o totale (inoccupazione oltre 24 mesi, inabilità, decesso prima del pensionamento)

Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.

Prestazione al pensionamento

Quota capitale: sull’importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.

Quota in rendita: sull’importo della rendita relativa al capitale finale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione, mentre la rivalutazione della rendita è assoggettata alla fonte all’imposta sostitutiva del 26%. La rivalutazione viene calcolata come differenza fra l’importo annuo della rendita vitalizia in corso di erogazione e la rata iniziale a tasso tecnico 0%. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08%.

Da sottolineare come si paghi sempre solo la percentuale indicata e null’altro, in quanto le prestazioni del fondo pensione non si cumulano con altri redditi: di conseguenza, non aumentano la tassazione ordinaria e non pregiudicano l’ottenimento di prestazioni sociali da parte dello Stato.

Prestazione pensionistica

La prestazione pensionistica può essere richiesta quando si maturano i requisiti di pensionamento per la pensione pubblica previsti dalla normativa vigente, purché si abbiano almeno cinque anni partecipazione a una o più forme pensionistiche complementari. Può essere erogata in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale o mista, secondo i limiti fissati dalla legge.

Quindi, è bene sottolineare che possedere i requisiti per il pensionamento non comporta obbligatoriamente andare in quiescenza: l’aderente può decidere se cominciare a percepire la pensione complementare o rimanere nel fondo, proseguendo o meno con contribuzioni, fino alla data da lui desiderata. Perché compiere una scelta di questo tipo? L’ammontare della pensione viene calcolato trasformando il capitale in una rendita applicando dei ‘coefficienti di conversione’, che non tengono solo conto dell’andamento demografico della popolazione italiana, ma anche dell'età e del sesso: ne consegue che maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della rendita.

La pensione complementare è normalmente pagata dall’impresa di assicurazione con cui il fondo ha stipulato una convenzione; è comunque possibile trasferire la propria posizione presso un altro fondo in caso di convenzioni con una compagnia di assicurazione che applica condizioni economiche più favorevoli. Può essere poi reversibile sia al coniuge sia a un altro soggetto designato, oltre a fornire prestazioni accessorie quali quelle per non autosufficienza.

Al momento della pensione, è inoltre possibile scegliere la liquidazione della propria posizione individuale in un’unica soluzione fino a un massimo del 50% o il 100% se la rendita vitalizia non reversibile è inferiore al 50% dell'assegno sociale. Tale opzione consente indubbiamente di soddisfare eventuali urgenze, ma ovviamente - nel compiere questa scelta - è da tenere ben presente che più alta è la quota in capitale tanto più bassa sarà la pensione integrativa.

E' inoltre possibile richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi. Altra possibilità è poi richiedere anche solo una parte delle prestazioni, che possono essere erogate in forma di rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio. I fondi pensione possono innalzare l’anticipo fino ad un massimo di 10 anni.

Da sottolineare infine che le prestazioni pensionistiche complementari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Nell'eventualità del decesso prima del raggiungimento del pensionamento, la posizione individuale accumulata presso il fondo sarà liquidata agli eredi legittimi/beneficiari che l’aderente avrà indicato. In mancanza di eredi legittimi o di altri beneficiari designati, la posizione resterà acquisita dal fondo stesso.

Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

 

Le somme accumulate nella propria posizione individuale a seguito dell'adesione alla previdenza integrativa restano in realtà disponibili all'iscritto anche prima del pensionamento. In particolare, la restituzione - anche parziale - della posizione accumulata è possibile in condizioni che lo rendano necessario, richiedendo l'accesso a tre diverse tipologie di prestazioni:

  • anticipazione
  • riscatto
  • trasferimento

Anticipazioni

Prima del pensionamento è possibile riscattare parte della propria posizione accumulata presso il Fondo chiedendo un'anticipazione per far fronte a spese straordinarie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto del fondo stesso. Più precisamente:

  • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie o per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti, in relazione a situazioni gravissime riguardanti l'aderente, il coniuge o i figli
  • decorsi otto anni di partecipazione alla previdenza complementare, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale:
    • per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • per la realizzazione – sulla prima casa di abitazione – degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di edilizia;
  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.

Le anticipazioni per spese mediche sono assoggettate all'imposizione prevista per le prestazioni di previdenza complementare, mentre per le altre tipologie si applica la tassazione di minor favore prevista per i riscatti.

Va inoltre ricordato come le somme ricevute a titolo di anticipazione e non reintegrate riducano la posizione individuale e, ovviamente, le future prestazioni. Per questa ragione, in qualsiasi momento, è possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo. Per le imposte pagate all’atto dell’erogazione è invece riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Riscatti

L’iscritto, in alcuni casi, senza avere maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare, in tutto o in parte la propria posizione individuale; più precisamente:

  • qualora cessino i requisiti di partecipazione al fondo (sia in nei casi di adesione collettiva che individuale) ndipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. In caso di riscatto totale della posizione, si tenga conto che viene a cessare ogni rapporto con il fondo e di conseguenza viene azzerata ogni eventuale anzianità sin a quel momento maturata nell'ambito della previdenza complementare;
  • in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria riscattando il 50% della posizione individuale maturata, ma rimanendo comunque iscritto al fondo;
  • a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, riscattando l’intera posizione maturata purché tale evento si verifichi a più di 5 anni dalla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari (DDL concorrenza agosto 2017);
  • in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, riscattando l’intera posizione maturata pur rimanendo iscritto al fondo;
  • in misura variabile fino al 100% secondo le condizioni e modalità previste dallo Statuto del fondo.

Trasferimenti

L’iscritto può trasferire la posizione individuale maturata a un'altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al fondo anche in costanza dei requisiti di partecipazione. Tuttavia, per i fondi negoziali, preesistenti ed aperti ad adesione collettiva va considerato che in assenza di specifiche norme statutarie il trasferimento non comporta il versamento della quota aziendale al nuovo fondo.

L’iscritto che perda i requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza.